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Document 62008CJ0449

    Massime della sentenza

    Causa C-449/08

    G. Elbertsen

    contro

    Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)

    «Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Fissazione dell’importo di riferimento — Agricoltori che si trovano in una situazione particolare — Riserva nazionale»

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 ottobre 2009   I ‐ 10243

    Massime della sentenza

    1. Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regime di pagamento unico

      (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 42, n. 4; regolamento della Commissione n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, art. 21)

    2. Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regime di pagamento unico

      (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 42, n. 4)

    1.  L’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti n. 2019/93, n. 1452/2001, n. 1453/2001, n. 1454/2001, n. 1868/94, n. 1251/1999, n. 1254/1999, n. 1673/2000, n. 2358/71 e n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione lascia agli Stati membri un margine discrezionale che consente loro di fissare in EUR 0 l’importo di riferimento e di non assegnare diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come quella descritta all’art. 21 del regolamento n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, purché tale importo si basi su criteri obiettivi, non pregiudichi la parità di trattamento tra gli agricoltori e non crei distorsioni del mercato e della concorrenza.

      (v. punto 34, dispositivo 1)

    2.  Il diritto comunitario, e in particolare l’art. 42, n. 4, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti n. 2019/93, n. 1452/2001, n. 1453/2001, n. 1454/2001, n. 1868/94, n. 1251/1999, n. 1254/1999, n. 1673/2000, n. 2358/71 e n. 2529/2001, non osta all’applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale un importo di EUR 500 è dedotto dall’aumento dell’importo dei pagamenti supplementari derivante da un investimento nella capacità produttiva o da un acquisto di terreno prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.

      Infatti, essendo applicabile a tutti gli agricoltori che fanno appello alla riserva nazionale, tale disposizione nazionale costituisce una misura di carattere generale che si fonda su criteri obiettivi e che non viola il principio di parità di trattamento, né comporta distorsioni del mercato e della concorrenza, conformemente a detto art. 42, n. 4.

      (v. punti 38, 40, 46, dispositivo 2)

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