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Document 62008CJ0389

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Contesto normativo — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttive 2002/21 e 2002/22 — Autorità nazionale di regolamentazione

    [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, artt. 2, lett. g), 3 e 4, e 2002/22, art. 2, primo comma]

    2. Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Obblighi di servizio universale, ivi compresi gli obblighi di servizio sociale — Calcolo del costo — Onere eccessivo

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, ventunesimo ‘considerando’)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Obblighi di servizio universale, ivi compresi gli obblighi di servizio sociale — Calcolo del costo — Onere eccessivo

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 12, n. 1, e allegato IV)

    4. Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Obblighi di servizio universale, ivi compresi gli obblighi di servizio sociale — Calcolo del costo — Onere eccessivo

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 13, n. 1)

    Massima

    1. La direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, non osta in linea di principio, di per sé, a che il legislatore nazionale intervenga in qualità di autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, purché, nell’esercizio di tale funzione, soddisfi i requisiti di competenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza previsti da dette direttive e purché le decisioni che esso adotta nell’ambito di tale funzione possano costituire oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    (v. punti 30, 31, 53, dispositivo 1)

    2. Emerge dal ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, che il legislatore comunitario ha inteso collegare i meccanismi di recupero dei costi netti che la fornitura del servizio universale può comportare per un’impresa all’esistenza di un onere eccessivo in capo a detta impresa. In tale contesto, ritenendo che il costo netto del servizio universale non rappresenti necessariamente un onere eccessivo per tutte le imprese coinvolte, esso ha inteso escludere che qualsiasi costo netto di fornitura del servizio universale dia automaticamente diritto all’indennizzo. Ciò premesso, l’onere eccessivo di cui l’autorità nazionale di regolamentazione deve constatare l’esistenza prima di qualsiasi indennizzo è l’onere che, per ciascuna impresa coinvolta, presenta un carattere eccessivo con riferimento alla sua capacità a sopportarlo tenuto conto di tutte le sue caratteristiche specifiche, segnatamente del livello delle sue apparecchiature, della sua situazione economica e finanziaria nonché della sua quota di mercato.

    (v. punto 42)

    3. L’art. 12 della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, non osta a che l’autorità nazionale di regolamentazione consideri in modo generale, e sulla base del calcolo dei costi netti del fornitore di servizio universale il quale era in precedenza l’unico fornitore di tale servizio, che la fornitura di detto servizio possa rappresentare un onere eccessivo per le imprese designate adesso come fornitrici di servizio universale.

    Difatti, non emerge né da detto art. 12, n. 1, né dall’allegato IV della direttiva 2002/22, né da nessun’altra disposizione di tale direttiva che il legislatore comunitario abbia inteso stabilire esso stesso le condizioni in presenza delle quali dette autorità devono ritenere, preliminarmente, che detta fornitura possa rappresentare un onere eccessivo di tal genere.

    (v. punti 36, 53, dispositivo 2)

    4. L’art. 13 della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, osta a che l’autorità nazionale di regolamentazione consideri in modo generale, e sulla base del calcolo dei costi netti del fornitore di servizio universale il quale era in precedenza l’unico fornitore di tale servizio, che le imprese designate adesso come fornitrici di servizio universale siano effettivamente soggette ad un onere eccessivo in ragione di tale fornitura, senza aver effettuato un esame particolare della situazione di ciascuna di esse.

    Se l’autorità nazionale di regolamentazione constata che una o più imprese designate come fornitrici di servizio universale sono soggette ad un onere eccessivo e se questa o queste imprese chiedono di essere indennizzate, spetta allora allo Stato membro introdurre le procedure necessarie a tale scopo, conformemente all’art. 13, n. 1, lett. a), della direttiva 2002/22, da cui risulta inoltre che tale indennizzo dev’essere in rapporto con i costi netti, calcolati in applicazione dell’art. 12 di detta direttiva.

    (v. punti 44, 53, dispositivo 3)

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