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Document 62008CJ0388

    Massime della sentenza

    Causa C-388/08 PPU

    Procedimento penale

    a carico di

    Artur Leymann e Aleksei Pustovarov

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)

    «Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Art. 27 — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Principio di specialità — Procedura di assenso»

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1° dicembre 2008   I ‐ 8987

    Massime della sentenza

    1. Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Presupposti

      (Regolamento di procedura della Corte, art. 104 ter)

    2. Unione europea – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Regola della specialità

      [Decisione quadro del Consiglio 2002/584, artt. 3, 4 e 27, nn. 2, 3, lett. g), e 4]

    3. Unione europea – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Regola della specialità

      (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 27, n. 2)

    4. Unione europea – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Regola della specialità

      [Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 27, nn. 3, lett. c), e 4]

    1.  Può essere accolta una domanda intesa alla trattazione con procedimento d’urgenza del rinvio pregiudiziale riguardante l’interpretazione della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, assumendo a fondamento l’affermazione del giudice del rinvio secondo cui, se l’accusa relativa al reato suddetto venisse respinta, la durata della pena inflitta all’interessato sarebbe ridotta e la sua liberazione interverrebbe in un momento anticipato.

      (v. punti 38-39)

    2.  L’art. 27, n. 2, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, enuncia la regola della specialità, secondo cui una persona della quale è stata disposta la consegna non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale misura. La richiesta di consegna è fondata sulle informazioni che illustrano lo stato delle investigazioni al momento dell’emissione del mandato di arresto europeo. È dunque possibile che, nel corso del procedimento, i fatti constatati non corrispondano più sotto tutti gli aspetti a quelli che erano stati inizialmente descritti. Gli elementi raccolti possono portare a precisare, e persino a modificare, gli elementi costitutivi del reato che avevano inizialmente giustificato l’emissione del mandato di arresto europeo.

      I termini «sottoposta a un procedimento penale», «condannata» o «privata della libertà» contenuti nell’art. 27, n. 2, indicano che la nozione di «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna deve essere valutata tenendo conto delle diverse fasi del procedimento e alla luce di ciascun atto procedurale idoneo a modificare la qualificazione giuridica del reato. Per valutare, in vista della necessità dell’assenso previsto dall’art. 27, n. 3, lett. g), della detta decisione quadro, se un atto procedurale conduca ad un «reato diverso» da quello che figura nel mandato di arresto europeo occorre confrontare la descrizione del reato contenuta in tale mandato con quella riportata nell’atto procedurale successivo. Esigere l’assenso dello Stato membro di esecuzione per qualsiasi mutamento nella descrizione dei fatti andrebbe al di là delle implicazioni della regola della specialità e pregiudicherebbe l’obiettivo perseguito, enunciato nella decisione quadro, di accelerare e semplificare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

      Per stabilire se il reato considerato sia o no un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell’art. 27, n. 2, della decisione quadro 2002/584, tale da imporre lo svolgimento della procedura di assenso contemplata dall’art. 27, nn. 3, lett. g), e 4, della medesima decisione, occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest’ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una corrispondenza sufficiente tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell’atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l’insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione quadro.

      (v. punti 43, 53-56, 59, dispositivo 1)

    3.  Un mutamento nella descrizione del reato, riguardante unicamente la categoria di stupefacenti in questione, senza che venga modificata la qualificazione giuridica del reato, non è idoneo, di per sé, a concretizzare un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell’art. 27, n. 2, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dal momento che si tratta sempre di un reato punito con la medesima pena edittale e rientrante nella voce «traffico illecito di stupefacenti» contemplata all’art. 2, n. 2, della detta decisione quadro.

      (v. punti 62-63, dispositivo 2)

    4.  L’eccezione prevista dall’art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, secondo cui la regola della specialità prevista dall’art. 27, n. 2, non si applica se il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, l’assenso deve essere richiesto, a norma dell’art. 27, n. 4, della medesima decisione, e ottenuto se occorre far eseguire una pena od una misura privative della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l’assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell’azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l’eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l’assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d’imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo.

      (v. punto 76, dispositivo 3)

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