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Document 62008CJ0352

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Interpretazione richiesta a causa dell’applicabilità ad una situazione interna di una disposizione del diritto dell’Unione resa applicabile dal diritto nazionale — Competenza a fornire detta interpretazione

    (Art. 267 TFUE)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi — Direttiva 90/434 — Operazioni che hanno come obiettivo la frode o l’evasione fiscali

    [Direttiva del Consiglio 90/434, art. 11, n. 1, lett. a)]

    Massima

    1. Quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto dell’Unione al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni della concorrenza, esiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

    (v. punto 33)

    2. L’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che le agevolazioni che questa stabilisce non possono essere negate al soggetto passivo che ha previsto, mediante una costruzione giuridica comprendente una fusione di imprese, di prevenire la riscossione di un’imposta sui trasferimenti, in quanto tale imposta non rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva.

    Infatti, solo in via eccezionale e in casi particolari gli Stati membri possono, in forza di tale articolo, rifiutare di applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di tale direttiva o revocarne il beneficio. Di conseguenza, l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434, in quanto disposizione derogatoria, dev’essere interpretato restrittivamente, tenendo conto del suo testo, del suo obiettivo, nonché del contesto di cui fa parte. Riferendosi, per quanto attiene alle valide ragioni economiche, alla ristrutturazione o alla razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione considerata, in presenza delle quali non può valere la presunzione di frode o di evasione fiscali, detta disposizione si limita quindi chiaramente alla materia delle fusioni delle società e delle altre operazioni di riorganizzazione ad esse relative e si applica unicamente alle imposte sorte in occasione di dette operazioni.

    Inoltre, la direttiva 90/434 non realizza un’armonizzazione completa delle imposte che possono essere riscosse in occasione di una fusione o di un’operazione simile fra società di Stati membri diversi. Stabilendo norme fiscali neutre rispetto alla concorrenza, tale direttiva si limita a rimediare a taluni svantaggi fiscali collegati alla ristrutturazione transfrontaliera di imprese. Ne consegue che soltanto le imposte espressamente considerate nella direttiva 90/434 sono destinate a fruire delle agevolazioni stabilite da quest’ultima e possono pertanto rientrare nella sfera di applicazione della deroga di cui all’art 11, n. 1, lett. a), di detta direttiva. Dal momento che non sussiste alcun indizio in detta direttiva che consenta di concludere che questa abbia voluto estendere il beneficio delle agevolazioni ad altre imposte, come un’imposta riscossa in caso di acquisto di un bene immobile situato sul territorio nazionale, queste ultime devono essere considerate nel senso che esse rientrano sempre nella competenza tributaria degli Stati membri, e il beneficio delle agevolazioni stabilite dalla direttiva 90/434 non può essere negato, in applicazione dell’art. 11, n. 1, lett. a), di quest’ultima, per compensare il mancato pagamento di un’imposta la cui base imponibile e la cui aliquota divergono necessariamente da quelle applicabili alle fusioni di società e alle altre operazioni di riorganizzazione che le riguardano.

    (v. punti 45-47, 49-50, 52-54, 56 e dispositivo)

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