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Document 62008CJ0340
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Diritto dell’Unione — Interpretazione — Testi plurilingui — Regolamento n. 881/2002 — Divergenze fra le varie versioni linguistiche
(Regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 561/2003)
2. Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento n. 881/2002
(Regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 561/2003, art. 2, n. 2)
1. In caso di divergenze tra le varie versioni linguistiche di una disposizione dell’Unione europea, tale disposizione dev’essere interpretata sulla scorta dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte.
Ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, come modificato dal regolamento n. 561/2003, si deve egualmente tenere conto del testo e dell’oggetto della risoluzione 1390 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite cui il suddetto regolamento, ai termini del suo quarto ‘considerando’, intende dare esecuzione. Inoltre, una norma di diritto derivato dell’Unione, come il regolamento citato, dev’essere interpretata, nei limiti del possibile, nel senso della sua conformità, segnatamente, con i principi generali del diritto dell’Unione e, specificatamente, con il principio della certezza del diritto. Orbene, tale principio richiede che una normativa che impone misure restrittive di notevole incidenza sui diritti e sulle libertà delle persone designate sia chiara e precisa, affinché le persone interessate, ivi compresi i terzi, possano riconoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e decidere di conseguenza.
(v. punti 44-45, 64-65)
2. L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani, come modificato dal regolamento n. 561/2003, deve essere interpretato nel senso che non si applica alle prestazioni previdenziali o assistenziali versate dallo Stato alla moglie di una persona designata dal comitato creato in applicazione del paragrafo 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) ed inclusa nell’elenco di cui all’allegato I del citato regolamento, per la sola ragione che la moglie convive con detta persona designata e che essa destinerà o potrà destinare una parte di tali prestazioni all’acquisto di beni e di servizi che anche tale persona designata consumerà o di cui anch’essa beneficerà.
Infatti, la convertibilità di tali capitali in risorse atte a sostenere attività terroristiche appare poco plausibile, tanto più che le prestazioni sono fissate ad un livello tale da coprire esclusivamente le necessità strettamente vitali delle persone interessate.
(v. punti 61, 74 e dispositivo)