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Document 62008CJ0334

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri

[Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, art. 17, nn. 1 e 2; decisione del Consiglio 2000/597, artt. 2, n. 1, lett. a) e b), e 8, n. 1]

2. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri

(Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, art. 17, n. 2)

3. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri

(Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, art. 17, n. 2; decisione del Consiglio 2000/597, artt. 2 e 8)

4. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri

[Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 6, n. 3, lett. a) e b), e 17, n. 2]

Massima

1. Ai sensi dell’art. 8, n. 1, della decisione 2000/597, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, le risorse proprie dell’Unione contemplate all’art. 2, n. 1, lett. a) e b), di tale decisione sono riscosse dagli Stati membri e questi hanno l’obbligo di metterle a disposizione della Commissione. A norma dell’art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’art. 2 del medesimo regolamento siano messi a disposizione della Commissione. Gli Stati membri sono dispensati da tale obbligo di messa a disposizione soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore, oppure quando risulti definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non possono essere loro imputati.

A questo proposito, la condotta di qualsiasi organo dello Stato è, in linea di principio, imputabile a quest’ultimo. Per organo si intende qualsiasi persona o entità che abbia tale status secondo l’ordinamento interno dello Stato interessato. La circostanza che una persona o entità di questo tipo, legittimata all’esercizio di potestà pubbliche e operante in tale veste, ponga in essere, con il suo comportamento, una violazione di legge, uno sviamento di potere o un’inosservanza di istruzioni dei propri superiori gerarchici non costituisce un elemento idoneo ad infirmare la conclusione suddetta.

(v. punti 34-35, 39)

2. La nozione di forza maggiore contemplata dall’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, deve essere intesa nel senso di circostanze estranee e non riferibili al soggetto che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto evitarsi nonostante ogni diligenza impiegata. Uno degli elementi costitutivi della nozione di forza maggiore è il realizzarsi di un accadimento estraneo e non riferibile al soggetto che intende avvalersene, ossia il sopravvenire di un fatto che si produce al di fuori della sfera di intervento di tale soggetto.

Il comportamento dei funzionari doganali, che, nell’esercizio delle loro funzioni, rilasciano autorizzazioni illegittime, non può essere considerato estraneo e non riferibile all’amministrazione cui essi appartengono. Inoltre, non è stato dimostrato che le conseguenze di tale comportamento, imputabile allo Stato membro, non avrebbero potuto essere evitate malgrado la diligenza di cui tale Stato membro potesse aver dato prova. Pertanto, tale Stato membro non può invocare la forza maggiore al fine di essere esonerato dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie dell’Unione.

(v. punti 42, 46-47, 49)

3. Se un errore commesso dalle autorità doganali di uno Stato membro ha come conseguenza la mancata riscossione delle risorse proprie dell’Unione, tale errore non può rimettere in discussione l’obbligo dello Stato membro in questione di versare i diritti accertati e gli interessi di mora.

Stanti tali premesse, lo Stato membro che si astenga dall’accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie e dal mettere il relativo importo a disposizione della Commissione, senza che ricorra una delle situazioni previste dall’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, viene meno agli obblighi che gli incombono in forza della normativa dell’Unione e, segnatamente, degli artt. 2 e 8 della decisione 2000/597, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

(v. punti 50-51)

4. La possibilità, per gli Stati membri, di vedersi esonerati dal loro obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati presuppone non soltanto il rispetto delle condizioni enunciate all’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, come modificato, ma anche che tali diritti siano stati iscritti regolarmente nella contabilità B.

Infatti, l’art. 6, n. 1, del citato regolamento stabilisce che gli Stati membri devono tenere una contabilità delle risorse proprie presso il Tesoro pubblico o l’organismo da essi designato. Conformemente al n. 3, lett. a) e b), di tale articolo, gli Stati membri sono obbligati a riportare nella contabilità A i diritti accertati a norma dell’art. 2 del medesimo regolamento al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento, salva la facoltà di iscrivere nella contabilità B, entro il medesimo termine, i diritti accertati che non sono «stati ancora riscossi» e per i quali «non è stata fornita alcuna garanzia», nonché i diritti accertati e «coperti da garanzie [che] formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».

L’iscrizione delle risorse proprie nella contabilità B corrisponde dunque ad una situazione eccezionale, caratterizzata dal fatto che agli Stati membri viene consentito sia di non mettere tali importi a disposizione della Commissione subito dopo il loro accertamento, perché non ancora riscossi, secondo quanto previsto dall’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000, sia di essere esonerati da tale messa a disposizione, nel caso in cui i diritti in questione risultino irrecuperabili per cause di forza maggiore o per altri motivi non imputabili agli Stati stessi, ai sensi dell’art. 17, n. 2, del citato regolamento.

Date tali premesse, per poter beneficiare di una simile situazione eccezionale, è necessario che l’iscrizione dei diritti accertati nella contabilità B sia stata effettuata dagli Stati membri nel rispetto del diritto dell’Unione.

(v. punti 65-66, 68-69)

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