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Document 62008CJ0292

Massime della sentenza

Causa C-292/08

German Graphics Graphische Maschinen GmbH

contro

Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Insolvenza — Applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura — Riserva di proprietà — Ubicazione del bene»

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009   I ‐ 8424

Massime della sentenza

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Decisioni ai sensi dell’art. 25, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1346/2000

    (Regolamenti del Consiglio n. 1346/2000, art. 25, nn. 1 e 2, e n. 44/2001)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Fallimenti, concordati e procedure affini – Portata

    [Regolamenti del Consiglio n. 1346/2000, artt. 4, n. 2, lett. b), e 7, n. 1, e n. 44/2001, art. 1, n. 2, lett. b)]

  1.  L’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i termini «ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi» comportano che, prima che si possa dichiarare l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione di cui al regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a decisioni diverse da quelle di cui all’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre verificare se dette decisioni esulino dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001.

    Una simile verifica risulta necessaria in quanto non è escluso che, tra le decisioni considerate all’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1346/2000 che non ricadono nell’ambito di applicazione dello stesso, siano del pari annoverabili decisioni che esulano anche dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. A tale riguardo, dalla formulazione dell’art. 25, n. 2, risulta che l’applicazione del regolamento n. 44/2001 a una decisione ai sensi di tale disposizione è soggetta alla condizione che tale decisione ricada nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento. Ne deriva che, se la decisione di cui trattasi non verte su materia civile o commerciale, oppure se sussiste un’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, ai sensi del suo art. 1, detto regolamento non è applicabile.

    (v. punti 17-18, 20, dispositivo 1)

  2.  L’eccezione di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata, tenuto conto del disposto dell’art. 4, n. 2, lett. b), di quest’ultimo regolamento, nel senso che essa non si applica all’azione di un venditore, fondata su una clausola di riserva di proprietà, avverso un acquirente in situazione di fallimento, allorché, al momento dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di quest’ultimo, il bene su cui grava detta clausola si trovi nello Stato membro di apertura.

    Infatti, l’intensità del nesso esistente tra una simile azione giurisdizionale e la procedura d’insolvenza è determinante per stabilire se trovi applicazione l’eccezione di cui trattasi. Orbene, allorché essa mira unicamente a garantire l’applicazione della clausola di riserva di proprietà, detto nesso non risulta né sufficientemente diretto né sufficientemente stretto da poter escludere l’applicazione del regolamento n. 44/2001. Pertanto, siffatta azione costituisce un’azione autonoma, che non trova fondamento nel diritto delle procedure di insolvenza e non richiede né l’apertura di una procedura siffatta, né l’intervento di un curatore fallimentare. La mera circostanza che il curatore fallimentare sia parte in giudizio non risulta sufficiente per poter qualificare tale procedimento come un procedimento derivante direttamente dal fallimento e strettamente connesso ad una procedura fallimentare.

    (v. punti 29-33, 38, dispositivo 2)

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