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Document 62008CJ0264

    Massime della sentenza

    Causa C-264/08

    Belgische Staat

    contro

    Direct Parcel Distribution Belgium NV

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie)

    «Codice doganale comunitario — Obbligazione doganale — Importo dei dazi — Artt. 217 e 221 — Risorse proprie delle Comunità — Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Art. 6 — Necessità di contabilizzare l’importo dei dazi prima di comunicarlo al debitore — Nozione di importo “legalmente dovuto”»

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 gennaio 2010   I ‐ 736

    Massime della sentenza

    1. Risorse proprie delle Comunità europee – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione

      (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 217, n. 1, e 221, n. 1)

    2. Risorse proprie delle Comunità europee – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione

      (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, artt. 217, n. 1, e 221, n. 1, e n. 1150/2000, art. 6)

    3. Risorse proprie delle Comunità europee – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Necessità di contabilizzare l’importo dei dazi prima di comunicarlo al debitore

      (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 221, n. 1)

    4. Risorse proprie delle Comunità europee – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Necessità di contabilizzare l’importo dei dazi prima di comunicarlo al debitore

      (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 217)

    5. Risorse proprie delle Comunità europee – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Necessità di contabilizzare l’importo dei dazi prima di comunicarlo al debitore

      (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 217, n. 1, e 221, n. 1)

    6. Risorse proprie delle Comunità europee – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Necessità di contabilizzare l’importo dei dazi prima di comunicarlo al debitore

      (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 221, nn. 1 e 3, e 236, n. 1, primo comma)

    1.  L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi da recuperare ivi prevista costituisce la «contabilizzazione» di tale importo così come definita dall’art. 217, n. 1, dello stesso codice.

      (v. punto 17, dispositivo 1)

    2.  La «contabilizzazione» di cui all’art. 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere distinta dall’iscrizione dei dazi registrati nella contabilità delle risorse proprie prevista dall’art. 6 del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728 relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità. Dal momento che l’art. 217 del regolamento n. 2913/92 non prescrive modalità pratiche per la «contabilizzazione» ai sensi di tale disposizione né, pertanto, requisiti minimi di ordine tecnico o formale, detta contabilizzazione, che può essere effettuata con l’iscrizione di tale importo nel verbale che constata un’infrazione doganale, deve essere effettuata in modo tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli importi interessati sia effettuata con certezza, anche nei confronti del debitore.

      (v. punti 18-20, 22-25, dispositivo 2)

    3.  L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore da parte dell’autorità doganale, secondo modalità appropriate, dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti può essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi è stato preliminarmente contabilizzato dalla suddetta autorità. Infatti, una siffatta successione cronologica delle operazioni di contabilizzazione e di comunicazione dell’importo dei dazi deve essere rispettata a pena di produrre differenze di trattamento tra i soggetti passivi e di nuocere al funzionamento armonioso dell’unione doganale.

      Peraltro, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo la comunicazione al debitore dell’importo di tali dazi, dal momento che a detta comunicazione possono essere applicate norme di procedura interne di portata generale che garantiscano un’informazione adeguata del debitore e gli consentano di provvedere, con piena cognizione di causa, alla difesa dei suoi diritti.

      (v. punti 26-30, dispositivo 3)

    4.  Il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale si basi su una presunzione, connessa alla dichiarazione dell’autorità doganale, secondo cui la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 217 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, è stata effettuata prima della comunicazione di tale importo al debitore, purché i principi di effettività e di equivalenza siano rispettati.

      Infatti, in mancanza di disciplina comunitaria in una materia determinata, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario purché, in applicazione del principio di equivalenza, dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e purché, in applicazione del principio di effettività, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario. Tali considerazioni valgono altresì per quanto attiene, in particolare, alle modalità di prova, segnatamente alle norme sulla ripartizione dell’onere della prova applicabili ai ricorsi su controversie relative a una violazione del diritto comunitario.

      Così, se in una controversia determinata il giudice nazionale constata che il fatto di porre a carico del debitore dell’obbligazione doganale l’onere di provare l’assenza di contabilizzazione di tale obbligazione può rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione di tale prova, in particolare perché quest’ultima si fonda su informazioni di cui il debitore non può disporre, egli è tenuto, per garantire il rispetto del principio di effettività, a ricorrere a tutti i mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto nazionale, tra cui quello di ordinare le necessarie misure istruttorie, inclusa la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo.

      (v. punti 32-36, dispositivo 4)

    5.  L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dell’importo dei dazi da recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione di detto importo da parte dell’autorità doganale dello Stato membro interessato e che detto importo, ove non sia stato oggetto di una contabilizzazione in conformità all’art. 217, n. 1, dello stesso regolamento, non può essere recuperato da tale autorità, la quale tuttavia conserva la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione del medesimo importo, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 221, n. 1, di detto regolamento e delle norme sulla prescrizione in vigore alla data in cui l’obbligazione doganale è sorta.

      (v. punti 37-39, dispositivo 5)

    6.  Sebbene l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione permanga «legalmente dovuto» ai sensi dell’art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, nonostante tale importo sia stato comunicato al debitore senza essere stato previamente contabilizzato conformemente all’art. 221, n. 1, dello stesso regolamento, ciò non toglie che, qualora siffatta comunicazione non sia più possibile in quanto il termine fissato dall’art. 221, n. 3, di tale regolamento è scaduto, il suddetto debitore deve, in linea di principio, poter ottenere il rimborso di tale importo da parte dello Stato membro che lo ha riscosso.

      In mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché tali modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

      (v. punti 40-47, dispositivo 6)

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