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Document 62008CJ0246

    Massime della sentenza

    Causa C-246/08

    Commissione delle Comunità europee

    contro

    Repubblica di Finlandia

    «Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 2 — Nozione di “attività economiche” — Uffici pubblici di assistenza legale — Servizi di assistenza legale forniti nell’ambito di un procedimento giudiziario dietro pagamento di un contributo parziale da parte del beneficiario — Nozione di “nesso diretto” tra il servizio fornito e il controvalore ricevuto»

    Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 7 luglio 2009   I ‐ 10607

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009   I ‐ 10625

    Massime della sentenza

    Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva

    (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1, 2 e 5)

    Non viene meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, uno Stato membro che non applichi l’imposta sul valore aggiunto ai servizi di assistenza legale forniti da uffici pubblici di assistenza legale nell’ambito di un procedimento giudiziario dietro pagamento di un parziale corrispettivo da parte del beneficiario, allorché tra questi servizi di assistenza legale e il controvalore che i beneficiari devono pagare non sussiste quel carattere diretto che è necessario perché tale controvalore possa essere considerato la retribuzione di detti servizi e, conseguentemente, perché questi ultimi costituiscano attività economiche soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva.

    Siccome, infatti, l’importo della remunerazione parziale pagata agli uffici pubblici dai beneficiari dei servizi di assistenza legale forniti nell’ambito di un procedimento giudiziario non è calcolato unicamente sulla base delle tariffe legali, ma in funzione altresì dei redditi e del patrimonio dei beneficiari, nella misura in cui tale remunerazione dipende solo parzialmente dal valore reale dei servizi forniti, detto nesso diretto manca; e il nesso con tale valore reale è tanto più tenue quanto più i redditi e il patrimonio dei beneficiari sono modesti. Avalla questa constatazione il fatto che sussista un ampio scarto tra l’importo delle remunerazioni parziali pagate nel corso di un anno da detti beneficiari e le spese lorde di gestione, ben più elevate, sostenute dagli uffici di assistenza legale, uno scarto tale da suggerire che la remunerazione parziale a carico dei beneficiari debba essere assimilata ad un canone, la cui riscossione non conferisce da sola carattere economico ad una determinata attività, piuttosto che ad una retribuzione vera e propria.

    (v. punti 48-51)

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