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Document 62008CJ0221

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

    (Direttiva del Consiglio 95/59, come modificata dalla direttiva 2002/10, art. 9, n. 1)

    2. Stati membri — Obblighi — Compito di sorveglianza affidato alla Commissione — Dovere degli Stati membri

    (Artt. 10 CE e 226 CE)

    Massima

    1. Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati come modificata dalla direttiva 2002/10, lo Stato membro che imponga prezzi minimi di vendita al minuto delle sigarette, se tale regime non consente di escludere, in ogni caso, che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti del tabacco, da prezzi di costo inferiori. Infatti, siffatto regime, che, inoltre, determina il prezzo minimo facendo riferimento al prezzo medio praticato sul mercato per ogni categoria di sigarette, può far sì che siano eliminate le differenze tra i prezzi dei prodotti concorrenti e che tali prezzi convergano verso il prezzo del prodotto più caro. Tale regime pregiudica quindi la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire il loro prezzo massimo di vendita al minuto, libertà garantita dall’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/59.

    La convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo è inconferente per quanto attiene alla compatibilità o meno di siffatto regime con l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, atteso che tale convenzione non impone alle parti contraenti alcun obbligo concreto in relazione alla politica dei prezzi dei prodotti del tabacco, ma descrive unicamente possibili opzioni per tener conto degli obiettivi nazionali di salute con riferimento alla lotta al tabagismo. Infatti, l’art. 6, n. 2, di tale convenzione si limita a prevedere che ogni parte contraente adotti o mantenga misure che «possono comprendere» l’applicazione di politiche fiscali e, «all’occorrenza», di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco.

    Gli Stati membri non possono richiamarsi all’art. 30 CE per giustificare una violazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 alla luce dell’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone. Infatti, l’art. 30 CE non può essere inteso nel senso che autorizza provvedimenti di natura diversa dalle restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e dalle misure di effetto equivalente contemplate dagli artt. 28 CE e 29 CE.

    Ciononostante, la direttiva 95/59 non impedisce agli Stati membri di perseguire la lotta al tabagismo, che si inserisce nell’obiettivo di tutela della sanità pubblica.

    (v. punti 45-46, 50-51, 57, dispositivo 1)

    2. Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 10 CE lo Stato membro che ometta di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti della Commissione europea concernenti il controllo del rispetto della direttiva 95/59, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva 2002/10.

    (v. punto 62, dispositivo 2)

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