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Document 62008CJ0211

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa nazionale relativa al rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro — Cure ospedaliere impreviste — Regolamento n. 1408/71

[Art.49 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 22, n. 1, lett. a), sub i)]

Massima

Non viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 49 CE lo Stato membro che neghi ai beneficiari del sistema sanitario nazionale in tale Stato membro il rimborso complementare delle spese mediche da essi sostenute in un altro Stato membro in caso di trattamento ospedaliero ricevuto conformemente all’art. 22, n. 1, lett. a),  sub i), del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, qualora il livello di copertura applicabile nello Stato membro in cui il trattamento è dispensato sia inferiore a quello previsto dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione.

Infatti, risulta troppo aleatoria e indiretta la circostanza che gli iscritti al sistema sanitario di uno Stato membro possano essere indotti a rientrare anticipatamente in tale Stato membro per ricevervi le cure ospedaliere resesi necessarie a causa di un peggioramento del loro stato di salute durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro o a rinunciare ad un viaggio, per esempio turistico o di studi in quest’altro Stato membro, non potendo contare, al di fuori di casi specifici limitati, su un intervento complementare da parte dell’istituzione competente nell’eventualità in cui il costo di un trattamento equivalente nello Stato membro di affiliazione ecceda il livello di copertura applicabile in quest’altro Stato membro. Pertanto, la normativa controversa, complessivamente intesa, non può essere considerata atta a limitare la libera prestazione dei servizi di assistenza ospedaliera, dei servizi turistici o dei servizi educativi.

Peraltro, i casi in cui le cure ospedaliere impreviste fornite ad un iscritto durante il suo soggiorno temporaneo in un altro Stato membro espongono, per effetto dell’applicazione della normativa di quest’ultimo, lo Stato membro di affiliazione ad un’assunzione degli oneri finanziari maggiore rispetto all’ipotesi in cui tali cure fossero state fornite in una delle sue strutture, sono considerati globalmente controbilanciati dai casi nei quali, al contrario, l’applicazione della normativa dello Stato membro di soggiorno fa sì che sullo Stato membro di affiliazione gravi un onere finanziario per le cure ospedaliere di cui trattasi meno elevato di quello che sarebbe derivato dall’applicazione della propria normativa.

(v. punti 72, 78, 80)

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