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Document 62008CJ0201

    Massime della sentenza

    Causa C-201/08

    Plantanol GmbH & Co. KG

    contro

    Hauptzollamt Darmstadt

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht)

    «Direttiva 2003/30/CE — Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti — Direttiva 2003/96/CE — Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante — Biocarburanti — Normativa nazionale — Esenzione fiscale — Sostituzione dell’esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di biocarburante nei carburanti — Conformità alle direttive 2003/30/CE e 2003/96/CE — Principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento»

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009   I ‐ 8346

    Massime della sentenza

    1. Ambiente – Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti – Direttiva 2003/30

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30, art. 3)

    2. Ambiente – Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti – Direttiva 2003/30

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30)

    1.  L’art. 3 della direttiva 2003/30, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, va interpretato nel senso che non vieta una normativa nazionale che escluda dal regime di esenzione fiscale per i biocarburanti da essa previsto un prodotto derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.

      Infatti, da una parte, dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva risulta che, sebbene un regime di esenzione fiscale sia uno degli strumenti di cui dispongono gli Stati per conseguire gli obiettivi di detta direttiva, è tuttavia possibile avvalersi di altri mezzi, quali l’assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione o la fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.

      Dall’altra, dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2003/30 risulta che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale anche in merito ai prodotti che intendono promuovere per conseguire gli obiettivi della direttiva, atteso che tali Stati possono scegliere di promuovere innanzitutto taluni tipi di biocarburanti, tenendo conto del loro bilancio climatico ed ecologico globale, della loro redditività nonché della competitività e della sicurezza dell’approvvigionamento.

      (v. punti 36-37, 41, dispositivo 1)

    2.  Nell’ambito della direttiva 2003/30, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, i principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato membro, per quanto riguarda un prodotto derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici, di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile ad un siffatto prodotto, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In ogni caso, tale abolizione non è subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice nazionale esaminare, nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se detti principi siano stati osservati tenendo conto del complesso delle pertinenti circostanze.

      (v. punto 68, dispositivo 2)

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