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Document 62008CJ0147

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Ambito di applicazione

(Art. 157 TFUE; direttiva del Consiglio 2000/78, ventiduesimo ‘considerando’ e art. 3, n. 3)

2. Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali

[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c)]

3. Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali

(Art. 13 CE; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2)

Massima

1. La direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non sono escluse dal suo ambito di applicazione ratione materiae – né sulla base del suo art. 3, n. 3, né a norma del suo ventiduesimo ‘considerando’ – le pensioni complementari di vecchiaia come quelle versate da un datore di lavoro pubblico ai propri ex dipendenti e ai loro superstiti ai sensi della legge nazionale, le quali costituiscono retribuzioni ai sensi dell’art. 157 TFUE.

(v. punto 36, dispositivo 1)

2. Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, osta ad una norma nazionale ai sensi della quale un beneficiario partner di un’unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato, qualora:

– nello Stato membro interessato, il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con un’unione civile che è riservata a persone dello stesso sesso, e

– sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali, per il motivo che, nell’ordinamento nazionale, il suddetto partner di un’unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la pensione summenzionata. La valutazione della comparabilità ricade nella competenza del giudice del rinvio e deve essere incentrata sui rispettivi diritti ed obblighi dei coniugi e delle persone legate in un’unione civile, quali disciplinati nell’ambito dei corrispondenti istituti e che risultano pertinenti alla luce della finalità e dei presupposti di concessione della prestazione in questione.

(v. punto 52, dispositivo 2)

3. Né l’art. 13 CE né la direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, consentono di ricondurre all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, relativamente al periodo precedente la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, una situazione in cui, in forza di una disposizione nazionale disciplinante le pensioni complementari di vecchiaia e di reversibilità dei dipendenti di un datore di lavoro pubblico, un beneficiario partner di un’unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato.

Nel caso in cui tale disposizione nazionale costituisse una discriminazione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2000/78, il diritto alla parità di trattamento potrebbe essere rivendicato da un singolo pregiudicato dalla disposizione suddetta non prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, e ciò senza necessità di attendere che il legislatore nazionale renda la disposizione suddetta conforme al diritto dell’Unione.

(v. punti 61, 64, dispositivo 3)

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