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Document 62008CJ0109

    Massime della sentenza

    Causa C-109/08

    Commissione delle Comunità europee

    contro

    Repubblica ellenica

    «Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE — Direttiva 98/34/CE — Norme e discipline tecniche — Disciplina nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici al computer — Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Sanzioni pecuniarie»

    Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 12 marzo 2009   I ‐ 4660

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009   I ‐ 4678

    Massime della sentenza

    1. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Termine per l’esecuzione

      (Art. 228 CE)

    2. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie

      (Art. 228, n. 2, CE)

    3. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Penalità di mora

      (Art. 228, n. 2, CE)

    4. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Imposizione di una somma forfettaria

      (Art. 228, n. 2, CE)

    1.  Sebbene l’art. 228 CE non precisi il termine entro il quale deve aver luogo l’esecuzione di una sentenza della Corte che accerti l’esistenza di un inadempimento, l’esigenza di un’immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti.

      Peraltro, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in forza di tale disposizione.

      (v. punti 14-15)

    2.  Nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 228, n. 2, CE, spetta alla Corte, in ciascuna causa, valutare, alla luce delle circostanze della specie, le sanzioni pecuniarie da adottare. A tal proposito, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto una base utile di riferimento. Del pari, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto con riferimento all’azione condotta da tale istituzione. La condanna al pagamento di una penalità e/o di una somma forfettaria mira ad esercitare sullo Stato membro che abbia omesso di dare esecuzione a una sentenza d’inadempimento una pressione economica che lo spinga a porre fine all’inadempimento accertato. Le sanzioni pecuniarie irrogate debbono pertanto essere decise in funzione del grado di persuasione necessario perché lo Stato membro in questione modifichi il suo comportamento.

      (v. punti 24-28)

    3.  Allorquando si tratti di infliggere una penalità ad uno Stato membro per sanzionare la mancata esecuzione di una sentenza d’inadempimento, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare tale penalità in modo tale che, da un lato, sia adeguata alle circostanze e, dall’altro, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. In questa prospettiva, i criteri di base da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’uniforme ed efficace applicazione del diritto comunitario sono, in linea di principio, la durata dell’infrazione, il suo grado di gravità e la capacità finanziaria dello Stato membro interessato. Per l’applicazione di tali criteri si deve tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici come pure dell’urgenza di indurre lo Stato membro di cui trattasi a conformarsi ai suoi obblighi.

      (v. punti 31-32)

    4.  L’eventuale imposizione di una somma forfettaria deve, in ciascun caso di specie, essere decisa in funzione dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’art. 228 CE. Se la Corte decide l’imposizione di una somma forfettaria, le spetta, nell’esercizio del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. Nel novero dei fattori pertinenti ai fini di una tale decisione figurano segnatamente elementi quali la durata del protrarsi dell’inadempimento sucessivamente alla sentenza che lo ha accertato, nonché gli interessi pubblici e privati in questione.

      (v. punti 51-52)

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