Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CJ0069

    Massime della sentenza

    Causa C-69/08

    Raffaello Visciano

    contro

    Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli)

    «Politica sociale — Tutela dei lavoratori — Insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Obbligo di pagare la totalità dei crediti insoluti entro un massimale prestabilito — Natura dei crediti del lavoratore nei confronti dell’organismo di garanzia — Termine di prescrizione»

    Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 2 aprile 2009   I ‐ 6743

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009   I ‐ 6770

    Massime della sentenza

    1. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987

      (Direttiva del Consiglio 80/987, artt. 3 e 4)

    2. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987

      (Direttiva del Consiglio 80/987, artt. 4 e 5)

    3. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987

      (Direttiva del Consiglio 80/987)

    1.  Gli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano a una normativa nazionale che consente la qualificazione di «prestazioni previdenziali» per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti sono pagati da un organismo di garanzia.

      (v. punto 31, dispositivo 1)

    2.  La direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non osta a una normativa nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come mero termine di paragone per determinare la prestazione da garantire con l’intervento di un fondo di garanzia.

      (v. punto 35, dispositivo 2)

    3.  Nell’ambito di una domanda di un lavoratore subordinato intesa ad ottenere da un fondo di garanzia il pagamento di crediti retributivi insoluti, la direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non osta all’applicazione di un termine di prescrizione di un anno (principio d’equivalenza). Spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare se, per come è strutturato, tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

      (v. punto 50, dispositivo 3)

    Top