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Document 62008CJ0050

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Deroghe — Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri — Attività notarili — Esclusione — Requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio — Inammissibilità

    (Artt. 43 CE e 45, primo comma, CE)

    Massima

    Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 43 CE, uno Stato membro la cui normativa impone un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, laddove le attività affidate ai notai nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro non partecipino all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE. A tal riguardo, l’art. 45, primo comma, CE costituisce una deroga alla norma fondamentale della libertà di stabilimento che deve essere interpretata in maniera che la sua portata si limiti a ciò che è strettamente necessario per tutelare gli interessi che tale disposizione permette agli Stati membri di proteggere. Inoltre, tale deroga deve essere limitata alle sole attività che, di per sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

    Al fine di stabilire se le attività affidate ai notai comportino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, occorre prendere in considerazione la natura delle attività svolte dai notai. In proposito una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE non è presente nelle diverse attività svolte dai notai, nonostante gli effetti giuridici importanti conferiti ai loro atti, giacché rivestono un’importanza particolare la volontà delle parti oppure la vigilanza o la decisione del giudice.

    Da un lato, infatti, per quanto riguarda gli atti pubblici, sono oggetto di autenticazione solo gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito, mentre il notaio non può modificare unilateralmente la convenzione che è chiamato ad autenticare senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti. Peraltro, pur se è vero che l’obbligo di verifica incombente ai notai persegue un obiettivo di interesse generale, nondimeno, il mero fatto di perseguire tale obiettivo non può giustificare che le prerogative necessarie a tal fine siano riservate ai soli notai cittadini dello Stato membro interessato, né è sufficiente a far considerare un’attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

    D’altro lato, per quanto attiene all’efficacia esecutiva, pur se l’apposizione da parte del notaio della formula esecutiva sull’atto pubblico conferisce a quest’ultimo efficacia esecutiva, questa si fonda sulla volontà delle parti di stipulare un atto o una convenzione, dopo verifica, da parte del notaio, della loro conformità con la legge, e di conferire loro detta efficacia esecutiva. Parimenti, l’efficacia probatoria di cui gode un atto notarile rientra nel regime delle prove e non ha quindi rilevanza diretta ai fini della questione di stabilire se l’attività comportante la redazione di detto atto, di per sé considerata, costituisca una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, soprattutto se, conformemente alla legge dello Stato membro considerato, le scritture private fanno fede come gli atti pubblici.

    Ciò vale anche riguardo ad atti, quali liberalità con assegnazione di quote (libéralités-partages), convenzioni matrimoniali, costituzioni di ipoteche, vendite di immobili in costruzione e affitti cedibili di fondi rustici, che devono essere stipulati con atto notarile a pena di nullità, atti nei quali la volontà delle parti è preponderante e il fatto di perseguire un interesse generale non può essere sufficiente a che dette attività siano considerate come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. Per quando riguarda i compiti di riscossione delle imposte, di cui è incaricato il notaio, questi ultimi non possono essere considerati, di per sé, come costituenti una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei poteri pubblici. Tale riscossione è effettuata dal notaio nei confronti del debitore, ad essa segue il versamento delle corrispondenti somme al servizio competente dello Stato e, quindi, essa non è fondamentalmente diversa da quella relativa all’imposta sul valore aggiunto.

    Infine, relativamente allo specifico status del notaio, in primo luogo, dal fatto che la qualità dei servizi forniti può variare da un notaio all’altro in funzione, in particolare, delle capacità professionali delle persone interessate risulta che, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell’esercizio dei pubblici poteri. In secondo luogo, i notai sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell’esercizio delle loro attività.

    (v. punti 72, 74-75, 77-82, 84-86, 90-100, 106, 109)

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