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Document 62007TJ0160

Massime della sentenza

Causa T-160/07

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo COLOR EDITION — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Interesse ad agire — Art. 55 del regolamento n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 8 luglio 2008   II ‐ 1736

Massime della sentenza

  1. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, e 55, n. 1, lett. a), b) e c)]

  2. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a)]

  1.  L’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che attiene in particolare alle domande di nullità fondate su una causa di nullità assoluta, non subordina la ricevibilità di una domanda di nullità alla dimostrazione dell’interesse ad agire. Ciò risulta, da una parte, dal disposto di detta norma che non fa riferimento alcuno a un qualsivoglia interesse ad agire e, dall’altra parte, dall’impianto dell’art. 55, n. 1, che riserva un trattamento diverso alle domande di nullità fondate su cause di nullità assoluta e a quelle fondate su cause di nullità relativa.

    Infatti, dall’impianto dell’art. 55, n. 1, del regolamento n. 40/94 emerge che il legislatore ha inteso consentire alle persone fisiche o giuridiche e ai gruppi dotati della capacità di stare in giudizio in nome proprio di presentare domande di nullità fondate su cause di nullità assoluta, mentre per quanto riguarda le domande di nullità fondate su cause di nullità relativa ha esplicitamente limitato la cerchia di coloro che possono presentare una domanda di nullità.

    Tale analisi è corroborata da un’interpretazione teleologica delle disposizioni in questione. Infatti, a differenza degli impedimenti relativi alla registrazione, che tutelano soltanto gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 si basano su diversi interessi generali. Orbene, al fine di garantire la protezione più estesa possibile di tali interessi generali, gli impedimenti assoluti alla registrazione devono poter essere dedotti da un ventaglio di attori il più ampio possibile. Per questa ragione l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 si limita ad imporre a chi propone una domanda di nullità il requisito della personalità giuridica o della capacità di stare in giudizio, ma non richiede la dimostrazione dell’interesse ad agire.

    (v. punti 20-26)

  2.  Il marchio COLOR EDITION non avrebbe dovuto essere registrato come marchio comunitario per «Cosmetici e prodotti per il trucco» appartenenti alla classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza, a motivo dell’esistenza dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

    Infatti, il termine inglese «color» indica un colore o una tinta ed è frequentemente utilizzato nel settore dei cosmetici per indicare la destinazione o le caratteristiche dei prodotti. La parola «edition» richiama non soltanto l’ambito della letteratura o della stampa, ma designa anche una gamma di un prodotto disponibile in una o più versioni o forme. Anch’esso è utilizzato nel settore dei cosmetici, al pari del termine «color». In tal senso, il segno COLOR EDITION esprime un messaggio che sarà immediatamente e direttamente compreso dal pubblico principalmente anglofono, oppure anche dal pubblico non anglofono ma con una comprensione sufficiente della lingua inglese, ossia una gamma di cosmetici o di prodotti per il trucco disponibili in diverse tonalità di colore. Inoltre, l’accostamento dei termini «color» e «edition» non presenta una struttura insolita, bensì consueta, rispetto alle regole lessicali della lingua inglese. Il marchio richiesto non crea dunque, nel pubblico destinatario, un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice giustapposizione degli elementi denominativi che lo compongono di natura tale da modificarne il senso o la portata. Pertanto, non sarà richiesto alcuno sforzo intellettivo per comprendere tale messaggio e la mera giustapposizione delle parole in questione non modifica il carattere descrittivo dei singoli elementi del segno.

    (v. punti 47-50)

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