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Document 62007TJ0095

    Massime della sentenza

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 21 ottobre 2008 — Aventis Pharma / UAMI — Nycomed (PRAZOL)

    (causa T-95/07)

    «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL — Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 30, 56-57)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Altana Pharma AG e la Aventis Pharma SA.

    Dati della causa

    Richiedente il marchio comunitario:

    Nycomed GmbH, già Altana Pharma AG

    Marchio comunitario di cui trattasi:

    Marchio denominativo PRAZOL per prodotti della classe 5 — domanda n. 1154269

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

    Aventis Pharma SA

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

    Marchio denominativo nazionale PREZAL per prodotti della classe 5

    Decisione della divisione di opposizione:

    Accoglimento dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso:

    Annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione

    Dispositivo

    1) 

    La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) è annullata.

    2) 

    L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aventis Pharma SA.

    3) 

    La Nycomed GmbH sopporterà le proprie spese.

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    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 21 ottobre 2008 — Aventis Pharma / UAMI — Nycomed (PRAZOL)

    (causa T-95/07)

    «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL — Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 30, 56-57)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Altana Pharma AG e la Aventis Pharma SA.

    Dati della causa

    Richiedente il marchio comunitario:

    Nycomed GmbH, già Altana Pharma AG

    Marchio comunitario di cui trattasi:

    Marchio denominativo PRAZOL per prodotti della classe 5 — domanda n. 1154269

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

    Aventis Pharma SA

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

    Marchio denominativo nazionale PREZAL per prodotti della classe 5

    Decisione della divisione di opposizione:

    Accoglimento dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso:

    Annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione

    Dispositivo

    1) 

    La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) è annullata.

    2) 

    L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aventis Pharma SA.

    3) 

    La Nycomed GmbH sopporterà le proprie spese.

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