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Document 62007FJ0144

    Massime della sentenza

    Sommario dei ricorsi di funzionari

    Sommario dei ricorsi di funzionari

    Massime

    1. Funzionari – Agenti temporanei – Misure particolari di cessazione dal servizio di agenti temporanei – Regolamento n. 2689/95 – Indennità di cessazione dal servizio

    (Regolamento del Consiglio n. 2689/95, art. 4, nn. 1 e 4)

    2. Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Oggetto

    (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

    3. Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti

    (Statuto dei funzionari, art. 85)

    1. Ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, occorre tener conto, da una parte, della formulazione di quest’ultima, dall’altra, del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Secondo un’interpretazione letterale, rientra nella nozione di «redditi lordi», ai sensi dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 2689/95 che istituisce misure speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee in occasione dell’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, una prestazione pecuniaria che una persona che svolge funzioni in seno ad un’amministrazione nazionale riceve mensilmente in ragione appunto di tale svolgimento di funzioni. Ciò vale a maggior ragione se tale prestazione è soggetta ad un’imposta detta «sul reddito».

    L’interpretazione di una nozione di diritto comunitario, come quella di «redditi lordi» che il beneficiario dell’indennità di sfollamento percepisce nelle sue «nuove funzioni», ai sensi del regolamento n. 2689/95, non può dipendere dalla qualificazione che gli ordinamenti giuridici nazionali riservano all’una o all’altra prestazione pecuniaria percepita da una persona a seguito dello svolgimento di tali funzioni. Infatti, in caso contrario, esisterebbe un rischio di violazione del principio di uniformità del diritto comunitario e del principio di parità di trattamento dei funzionari.

    (v. punti 33, 35 e 37)

    Riferimento: Tribunale della funzione pubblica: 14 dicembre 2006, causa F‑10/06, André/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑183 e II‑A‑1‑755, punto 35 e giurisprudenza ivi citata)

    2. Poiché la ricevibilità dei ricorsi in materia di funzione pubblica è subordinata al rispetto del procedimento precontenzioso, ogni censura che non sia stata sollevata nel reclamo precontenzioso e non possa in nessun modo essere considerata come basata sugli stessi punti di contestazione formulati nel detto reclamo o come un ampliamento degli argomenti esposti in quest’ultimo dev’essere respinta in quanto irricevibile per violazione della regola della concordanza tra il reclamo ed il ricorso.

    (v. punto 43)

    Riferimento: Tribunale di primo grado: 4 maggio 1999, causa T‑242/97, Z/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑77 e II‑401, punto 58), e 22 febbraio 2001, causa T‑144/00, Tirelli/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑171, punto 25)

    Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2007, causa F‑60/07, Martin Bermejo/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34)

    3. Sebbene la legittimità di una decisione di ripetizione dell’indebito sia subordinata vuoi all’esigenza di conoscenza, da parte del funzionario o dell’agente interessato, dell’irregolarità del versamento, vuoi al carattere evidente di tale irregolarità, il giudice comunitario può tuttavia verificare il rispetto dell’una o dell’altra condizione solo se l’interessato deduce un motivo tratto dalla violazione dell’art. 85 dello Statuto o se, quanto meno, non si limita a contestare il carattere indebito dei versamenti che l’istituzione cerca di recuperare, ma sostiene che egli non conosceva l’irregolarità dei versamenti ovvero che non poteva averne conoscenza. A rischio di trascurare la funzione dell’art. 85 dello Statuto e di rompere l’equilibrio dei diritti e degli obblighi da esso stabiliti tra l’istituzione e i suoi funzionari o agenti, la contestazione dell’irregolarità di un versamento da parte del funzionario o dell’agente interessato, in mancanza di ogni riferimento specifico alla conoscenza (reale o presunta) dell’irregolarità, non può di per sé essere interpretata come comprendente l’affermazione implicita secondo cui l’interessato non conosceva o non poteva conoscere l’irregolarità.

    (v. punto 45)

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