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Document 62007CO0483

    Massime dell’ordinanza

    Causa C-483/07 P

    Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Impugnazione — Ricorso di annullamento — Riserva da parte della Commissione del dominio “galileo.eu” — Art. 230, quarto comma, CE — Decisione che riguarda individualmente una persona fisica o giuridica — Ricorso manifestamente infondato»

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 17 febbraio 2009   I ‐ 962

    Massime dell'ordinanza

    1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente

      (Art. 230, quarto comma, CE)

    2. Diritto comunitario – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

    1.  Una persona fisica o giuridica può asserire di essere individualmente interessata soltanto qualora la disposizione controversa la riguardi a motivo di determinate qualità personali, ovvero di circostanze atte a distinguerla dalla generalità e quindi ad identificarla alla stregua del destinatario. Qualora l'atto impugnato riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili nel momento in cui l'atto è stato adottato e in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. Sotto tale profilo, il numero e l'identità dei soggetti potenzialmente interessati da una decisione della Commissione che riserva un nome di dominio Internet ad uso delle istituzioni, degli organi e degli organismi della Comunità non possono essere noti in modo definitivo e nemmeno essere determinati. Infatti, al termine della procedura prevista dal regolamento n. 874/2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione, ogni nome di dominio presente nell'elenco è riservato non solamente rispetto ai titolari di diritti preesistenti, ma anche rispetto al grande pubblico.

      Del pari, la questione se i soggetti interessati dalla decisione suddetta siano identificati o identificabili viene valutata alla data di emanazione della decisione stessa.

      La circostanza che un soggetto intervenga nel processo di adozione di un atto comunitario è tale da contraddistinguerlo rispetto all'atto in questione solamente nel caso in cui siano state previste garanzie procedurali a suo favore dalla disciplina comunitaria. Infatti, una volta che una disposizione di diritto comunitario impone, per l'adozione di una decisione, che sia seguita una procedura nell'ambito della quale una persona fisica o giuridica può rivendicare eventuali diritti, fra cui quello di essere sentita, la posizione giuridica particolare di cui essa gode ha l'effetto di contraddistinguerla ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Sebbene il regolamento n. 874/2004 preveda un periodo di registrazione anticipata e riservata dei nomi di dominio a vantaggio dei titolari di diritti preesistenti, esso tuttavia non istituisce garanzie procedurali che possano essere considerate come un diritto stabilito. Un ricorrente non può pertanto avvalersi delle disposizioni del detto regolamento al fine di sostenere che queste ultime abbiano l'effetto di «contraddistinguerlo» ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

      (v. punti 41-43, 50, 53-54)

    2.  Un privato che non sia direttamente e individualmente interessato da una decisione della Commissione e che, di conseguenza, non sia leso nei suoi interessi dal provvedimento in parola non può avvalersi del diritto ad una tutela giurisdizionale rispetto a tale decisione.

      (v. punto 60)

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