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Document 62007CJ0545

Massime della sentenza

Causa C-545/07

Apis-Hristovich EOOD

contro

Lakorda AD

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad)

«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto sui generis — Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati — Estrazione — Parte sostanziale del contenuto di una banca di dati — Banca elettronica di dati giuridici ufficiali»

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 marzo 2009   I ‐ 1631

Massime della sentenza

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, artt. 1, n. 2, e 7)

  1.  Emerge dallo stesso disposto dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, che il legislatore comunitario ha inteso inglobare nella nozione di «estrazione», ai sensi di detto art. 7, non solo gli atti di «trasferimento permanente», ma anche quelli corrispondenti a un «trasferimento temporaneo». La delimitazione delle nozioni rispettive di «trasferimento permanente» e di «trasferimento temporaneo», ai sensi dell’art. 7, si fonda sul criterio della durata di conservazione degli elementi estratti da una banca di dati tutelata su un supporto diverso da quello della banca di dati medesima. Il momento in cui si è verificata l’estrazione, ai sensi di detto art. 7, da una banca di dati tutelata, accessibile per via elettronica, corrisponde al momento della fissazione degli elementi interessati dall’atto di trasferimento su un supporto diverso da quello di detta banca di dati. Tale nozione di estrazione è indipendente dall’obiettivo perseguito dall’autore dell’atto di cui è causa, dalle modifiche eventualmente apportate da quest’ultimo al contenuto degli elementi in tal modo trasferiti, nonché dalle eventuali differenze relative all’organizzazione strutturale delle banche di dati interessate.

    La circostanza che talune caratteristiche materiali e tecniche presenti nel contenuto di una banca di dati tutelata di un costitutore vengano reperite anche nel contenuto della banca di dati di un altro costitutore può essere interpretata come un indizio dell’esistenza di un’estrazione, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, salvo che tale coincidenza non possa spiegarsi con fattori diversi dal trasferimento intervenuto tra le due banche di dati interessate. Il fatto che elementi ottenuti dal costitutore di una banca di dati da fonti non accessibili al pubblico vengano reperiti anche nella banca di dati di un altro costitutore non è sufficiente, di per sé, a provare l’esistenza di tale estrazione, ma può costituirne un indizio.

    La natura dei programmi informatici utilizzati per la gestione di due banche di dati elettroniche non costituisce un elemento di valutazione dell’esistenza di un’estrazione ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.

    (v. punti 42, 55, dispositivo 1)

  2.  L’art. 7 della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un insieme globale di elementi costituito da sottogruppi separati, il volume degli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati di uno di tali sottogruppi deve essere comparato — ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un’estrazione e/o di un reimpiego di una parte sostanziale, valutata in termini quantitativi, del contenuto di una banca di dati, ai sensi di tale disposizione — con il volume del contenuto complessivo di tale sottogruppo se quest’ultimo costituisce, di per sé, una banca di dati che soddisfa i requisiti per la concessione della tutela mediante il diritto sui generis, previsto dall’art. 7, n. 1, della direttiva medesima. In caso contrario, e in quanto tale insieme costituisca una siffatta banca di dati tutelata, il confronto deve essere operato tra il volume degli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati dei diversi sottogruppi di tale insieme e il volume del contenuto totale di quest’ultimo.

    La circostanza che elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati a partire da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis siano stati ottenuti dal suo costitutore da fonti non accessibili al pubblico può, in funzione della rilevanza dei mezzi umani, tecnici e/o finanziari impiegati dallo stesso per raccogliere gli elementi in oggetto da tali fonti, incidere sulla qualificazione di questi ultimi come parte sostanziale, da un punto di vista qualitativo, del contenuto della banca di dati de qua, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.

    Il carattere ufficiale e di accessibilità al pubblico di una parte degli elementi contenuti in una banca di dati non dispensa il giudice nazionale dal verificare, ai fini della valutazione dell’esistenza di un’estrazione e/o di un reimpiego relativo ad una parte sostanziale del contenuto di detta banca di dati, se gli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati da detta banca di dati costituiscano, da un punto di vista quantitativo, una parte sostanziale del contenuto complessivo di quest’ultima o, eventualmente, se costituiscano, da un punto di vista qualitativo, una tale parte sostanziale in quanto rappresentano, in termini di conseguimento, di verifica o di presentazione, un rilevante investimento umano, tecnico o finanziario.

    (v. punto 74, dispositivo 2)

  3.  Sia dalla genericità dei termini impiegati nell’art. 1, n. 2, della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, per definire la nozione di banca di dati ai sensi della direttiva medesima, sia dall’obiettivo della tutela mediante il diritto sui generis, istituita dall’art. 7 della direttiva stessa, emerge che il legislatore comunitario ha inteso conferire a tale nozione un significato ampio, scevro da considerazioni relative, segnatamente, al contenuto materiale dell’insieme degli elementi di cui è causa.

    Peraltro, come risulta dall’art. 7, n. 4, della direttiva 96/9, il diritto sui generis si applica indipendentemente dalla possibilità, per la banca di dati e/o per il suo contenuto, di essere tutelati, segnatamente, dal diritto d’autore.

    Ne consegue che la circostanza che gli elementi contenuti in un sistema di informazione giuridica non possano essere ammessi, in ragione del loro carattere ufficiale, alla tutela fornita dal diritto d’autore non può, di per sé, giustificare che un insieme che comprenda elementi siffatti sia privato della qualificazione come «banca di dati», ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 96/9, o che tale insieme sia escluso dalla sfera di applicazione della tutela mediante il diritto sui generis.

    (v. punti 69-71)

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