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Document 62007CJ0536

    Massime della sentenza

    Causa C-536/07

    Commissione delle Comunità europee

    contro

    Repubblica federale di Germania

    «Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Contratto tra un ente pubblico e un’impresa privata vertente sulla locazione, al primo, di sale di esposizione fieristica che la seconda dovrà erigere — Retribuzione dell’impresa privata tramite il versamento di un canone di locazione mensile per 30 anni»

    Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 4 giugno 2009   I ‐ 10358

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009   I ‐ 10392

    Massime della sentenza

    1. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37 – Ambito di applicazione

      [Direttiva del Consiglio 93/37, art. 1, lett. b)]

    2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37 – Appalti pubblici di lavori – Nozione

      [Direttiva del Consiglio 93/37, artt. 1, lett. a) e c), 7, n. 4, e 11]

    1.  Nell’ipotesi in cui un Comune e una società di investimenti privata stipulino un contratto vertente sulla locazione, al primo, di sale di esposizione fieristica che la seconda dovrà edificare, e nella quale dette sale saranno sublocate dal Comune ad una società privata il cui oggetto consiste nell’organizzazione di fiere ed esposizioni, un’interpretazione funzionale dell’operazione controversa non può mettere in discussione la constatazione secondo la quale il Comune, che, in quanto ente territoriale, costituisce un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, è l’unica controparte contrattuale della società di investimenti privata.

      La constatazione che non esiste alcun rapporto contrattuale tra la società fieristica e la società di investimenti non è messa in discussione dal contratto di vendita, da parte della prima alla seconda, del terreno su cui sono state edificate le opere in esame.

      Del pari, il contratto di sublocazione non può inficiare la precedente constatazione, considerato che esso riguarda unicamente i rapporti tra la società fieristica e il Comune e resta privo di qualsivoglia rilevanza sia sul piano dei rapporti contrattuali tra quest’ultimo e la società di investimenti, sia su quello degli impegni reciproci da essi assunti.

      Parimenti, è irrilevante la considerazione che le opere in questione sarebbero destinate ad essere utilizzate per le attività della società fieristica, la quale avrebbe, in definitiva, il godimento delle medesime e, a tal titolo, verserebbe un corrispettivo mensile.

      (v. punti 45-52)

    2.  Deve essere qualificato come appalto pubblico di lavori, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, un contratto, formalmente qualificato dalle parti come «contratto di locazione», concluso tra un Comune ed una società di investimenti privata vertente sulla locazione, al primo, di sale di esposizione fieristica che la seconda dovrà edificare conformemente alle dettagliate prescrizioni sulla realizzazione delle opere in questione impartite dal Comune, laddove l’obiettivo primario del contratto sia la costruzione delle suddette sale e queste ultime costituiscano un’«opera» ai sensi dell’art. 1, lett. c), della medesima direttiva. Un simile appalto deve essere aggiudicato conformemente alle norme degli artt. 7, n. 4, e 11 della direttiva in questione.

      Infatti, la definizione della nozione di «appalto pubblico di lavori» contenuta nell’art. 1, lett. a), della direttiva 93/37 include tutte le operazioni nelle quali un contratto a titolo oneroso, indipendentemente dalla sua qualifica formale, è concluso tra un’amministrazione aggiudicatrice e un imprenditore, e ha ad oggetto la realizzazione, da parte di quest’ultimo, di un’«opera» ai sensi dell’art. 1, lett. c), della stessa direttiva. Il criterio essenziale, a tale riguardo, è che tale opera sia realizzata conformemente alle esigenze precisate dall’amministrazione aggiudicatrice, essendo indifferenti i mezzi utilizzati ai fini della realizzazione. Qualora un contratto contenga sia elementi riguardanti un appalto pubblico di lavori sia elementi riguardanti un altro tipo di appalto, è l’oggetto principale del contratto a determinare le norme comunitarie applicabili.

      (v. punti 54-57, 59, 63)

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