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Document 62007CJ0425

    Massime della sentenza

    Causa C-425/07 P

    AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Impugnazione — Concorrenza — Rigetto di una denuncia da parte della Commissione — Importanti disfunzioni del mercato comune — Mancanza di interesse comunitario»

    Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 27 novembre 2008   I ‐ 3208

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009   I ‐ 3226

    Massime della sentenza

    1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Valutazione dell'interesse comunitario connesso all'istruzione di una pratica

      (Artt. 81 CE e 82 CE)

    2. Concorrenza – Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Nozione

      (Artt. 81 CE e 82 CE)

    3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivazione di una sentenza viziata da confusione tra due nozioni giuridiche – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto

    1.  La Commissione è responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denunce che le vengono presentate. Quando la Commissione stabilisce l’ordine di priorità nel trattamento delle denunce che le sono sottoposte, essa può legittimamente riferirsi all’interesse comunitario. In tale contesto, essa ha l’obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e della persistenza dei loro effetti. Tale obbligo implica segnatamente che essa tenga conto della durata e dell’importanza delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione della concorrenza nella Comunità europea.

      Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi l’esistenza di un pregiudizio al commercio intracomunitario, una denuncia relativa alla violazione degli artt. 81 CE e 82 CE sarà istruita dalla Commissione, piuttosto che dalle autorità nazionali della concorrenza, laddove sussista un interesse comunitario sufficiente. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l’infrazione denunciata possa provocare importanti disfunzioni nel mercato comune.

      (v. punti 31, 53-54)

    2.  Le nozioni di pregiudizio al commercio intracomunitario, da un lato, e di importanti disfunzioni nel mercato comune, dall’altro, sono due nozioni distinte.

      Il pregiudizio al commercio tra Stati membri funge da criterio di delimitazione tra l’ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, e quello del diritto nazionale della concorrenza. Se risulta che la violazione addotta non può pregiudicare il commercio intracomunitario, o che lo pregiudica solo in misura irrilevante, il diritto comunitario della concorrenza e, in particolare, gli artt. 81 CE e 82 CE non sono applicabili. Peraltro, un accordo tra imprese, per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati membri.

      Quanto alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune, essa può costituire uno dei criteri di valutazione dell’esistenza di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della Commissione.

      Ora, un pregiudizio al commercio intracomunitario non comporta, di per sé, importanti disfunzioni nel mercato comune.

      (v. punti 48-52)

    3.  Una confusione tra nozioni effettuata dal Tribunale in una sentenza impugnata non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza se il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto.

      (v. punto 55)

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