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Document 62007CJ0423
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37 — Concessione di lavori pubblici — Norme di pubblicità
(Direttiva del Consiglio 93/37, artt. 3, nn. 1 e 4, e 11, nn. 3 e 6)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 3, n. 1, nonché 11, nn. 3 e 6, della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, letti in combinato disposto con l’allegato V della medesima, lo Stato membro che, dopo aver indetto una procedura di gara per l’attribuzione di una concessione di lavori pubblici, relativa alla costruzione, alla gestione e allo sfruttamento di taluni tratti autostradali, aggiudichi opere aggiuntive, segnatamente la costruzione di corsie aggiuntive e di un nuovo tunnel su taluni tratti autostradali, senza che tali opere siano state menzionate nell’oggetto del contratto di concessione di lavori pubblici, quale descritto nel bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel capitolato d’oneri.
Infatti, l’oggetto di una concessione dev’essere definito nel bando e nel capitolato d’oneri che devono contenere l’oggetto principale e gli oggetti supplementari del contratto, la descrizione e la localizzazione dei lavori cui si riferisce la concessione, nonché il quantitativo e l’entità globale di questi ultimi. Anche se l’autorità concedente, considerate le eventuali specificità dei lavori che costituiscono l’oggetto di una concessione, ha la facoltà di lasciare un certo margine all’iniziativa degli offerenti riguardo alla formulazione delle loro offerte, un rinvio, contenuto nel capitolato d’oneri, alla normativa nazionale riguardante la possibilità per gli offerenti di presentare varianti nelle loro offerte non è legittimo se non sono precisate nel capitolato le condizioni minime che tali varianti devono rispettare.
Inoltre, non sarebbe conforme alla direttiva 93/37 attribuire al di fuori di qualunque trasparenza un appalto di concessione di lavori pubblici comprendenti lavori cosiddetti «supplementari» che costituiscano di per sé «appalti pubblici di lavori» ai sensi di tale direttiva ed il cui valore superi la soglia ivi stabilita. Ciò comporterebbe, diversamente ragionando, che tali lavori cosiddetti «supplementari» fossero esentati dall’obbligo di pubblicità e, di conseguenza, da qualunque forma di concorrenza.
Del resto, il fatto che un concessionario non esegua esso stesso i lavori supplementari, ma li attribuisca ad imprese terze, conformemente ai requisiti di pubblicità stabiliti dall’art. 3, n. 4, della direttiva 93/37, non esime l’autorità concedente dai propri obblighi, atteso che l’art. 3 di tale direttiva impone chiaramente sia all’autorità concedente sia al concessionario obblighi di pubblicità cumulativi e non alternativi.
(v. punti 55, 64-66, 70-71, 76-81 e dispositivo)