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Document 62007CJ0416

Massime della sentenza

Causa C-416/07

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica ellenica

«Inadempimento di uno Stato — Direttive 91/628/CEE e 93/119/CE — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto e al momento della macellazione o dell’abbattimento — Violazione strutturata e generalizzata delle norme comunitarie»

Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 2 aprile 2009   I ‐ 7887

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009   I ‐ 7951

Massime della sentenza

  1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso

    (Art. 226 CE)

  2. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione

    (Art. 226 CE)

  3. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione degli animali durante il trasporto – Direttiva 91/628

    [Direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dal regolamento n. 806/2003, art. 5 parte A, n. 1, lett. a)]

  4. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione degli animali durante il trasporto – Direttiva 91/628

    [Direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dal regolamento n. 806/2003, artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8, primo comma, lett. b) e d)]

  5. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione degli animali durante il trasporto – Direttiva 91/628

    [Direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dal regolamento n. 806/2003, allegato, capitolo VII, punto 48, n. 7, lett. b)]

  1.  Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciononostante la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati dalle disposizioni di un nuovo atto comunitario. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento.

    (v. punto 28)

  2.  Nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza di siffatto inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione. Quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a dimostrare la veridicità di determinati fatti che si sono verificati sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti e le conseguenze che ne derivano.

    (v. punti 32-33)

  3.  L’argomento della Commissione secondo il quale determinati trasportatori sono privi di autorizzazione o hanno un’autorizzazione scaduta non è atto a dimostrare l’esistenza di una prassi amministrativa, che risulti in una certa misura costante e generale, contraria agli obblighi incombenti ad uno Stato membro in forza dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 91/628, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425 e 91/496, come modificata dal regolamento n. 806/2003, allorché la Commissione non fornisce alcun dettaglio in particolare sul numero di trasportatori senza autorizzazione o la cui autorizzazione era scaduta, né sul numero di trasportatori controllati.

    Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale gli elenchi dei trasportatori non sono sempre aggiornati, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento. Infatti, in assenza di precisazioni, in particolare sul numero di elenchi interessati o sul numero totale di elenchi controllati, la sola circostanza che determinati elenchi di trasportatori non siano aggiornati non è sufficiente a dimostrare che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi su di esso incombenti in forza dell’art. 5, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 91/628.

    (v. punti 44-45, 47-49)

  4.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8, primo comma, lett. b) e d), della direttiva 91/628, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425 e 91/496, come modificata dal regolamento n. 806/2003, lo Stato membro le cui autorità competenti possono, quando le competenti autorità di altri Stati membri compilano determinati ruolini di marcia, controllare unicamente l’esecuzione di tali ruolini e non i dati in essi contenuti.

    Infatti il controllo dei ruolini di marcia è volto a garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628. Pertanto, il controllo non può limitarsi alla verifica dell’esistenza del ruolino di marcia o alla verifica dei dati in esso contenuti, ma deve comprendere anche l’esame della conformità del trasporto di animali con la normativa comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto. Ciò considerato, il solo controllo dei dati indicati nei ruolini di marcia non è sufficiente a dare esecuzione agli obblighi imposti dalla citata direttiva.

    (v. punti 65-68)

  5.  Uno Stato membro che non adotta i provvedimenti necessari a prevedere, nei porti per traghetti o nelle immediate vicinanze, impianti che consentano il riposo degli animali dopo il loro sbarco dalle navi, viene meno agli obblighi su di esso incombenti in forza del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425 e 91/496, come modificata dal regolamento n. 806/2003.

    Infatti, ai sensi di tale disposizione, in caso di trasporto marittimo che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare, in linea di principio, di un periodo di riposo di 12 ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze. Benché tale disposizione non preveda espressamente che gli Stati membri sono tenuti a garantire la disponibilità nei porti di impianti di riposo per gli animali, siffatto obbligo scaturisce tuttavia dalla necessità che gli animali beneficino di un periodo di riposo di 12 ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze. I trasportatori non potrebbero, infatti, rispettare tale periodo di riposo di 12 ore se gli Stati membri non mettessero a disposizione impianti a tal fine.

    (v. punti 75-76, 79)

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