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Document 62007CJ0388
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-388/07
The Queen, su istanza di:
The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing
(Age Concern England)
contro
Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]
«Direttiva 2000/78 — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione fondata sull’età — Licenziamento per collocamento a riposo — Giustificazione»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 23 settembre 2008 I ‐ 1573
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 I ‐ 1598
Massime della sentenza
Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78
[Direttiva del Consiglio 2000/78, quattordicesimo ‘considerando’ e artt. 1 e 3, n. 1, lett. c)]
Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78
[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, n. 2, lett. a), e 6, n. 1]
Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78
[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, n. 2, lett. b), e 6, n. 1]
La direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si propone di fissare un quadro generale per garantire ad ogni individuo la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, offrendo una protezione efficace contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all’art. 1, fra i quali è menzionata l’età.
Ai sensi del suo quattordicesimo ‘considerando’, la direttiva di cui trattasi lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono l’età pensionabile. Tuttavia tale ‘considerando’ si limita a precisare che la direttiva in parola non incide sulla competenza che spetta agli Stati membri nello stabilire l’età per poter accedere al pensionamento e non osta in alcun modo all’applicazione della direttiva di cui trattasi alle misure nazionali che disciplinano le condizioni per il termine di un contratto di lavoro al raggiungimento dell’età pensionabile così fissata.
In tal senso, una normativa nazionale che non istituisca un regime imperativo di pensionamento d’ufficio ma preveda le condizioni in presenza delle quali un datore di lavoro può derogare al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età e licenziare un lavoratore per il fatto che questi ha raggiunto l’età pensionabile incide sulla durata del rapporto di lavoro che lega le parti nonché, in maniera più generale, sull’esercizio da parte del lavoratore interessato della sua attività professionale.
Inoltre, detta normativa priva altresì un lavoratore che ha raggiunto o sta per raggiungere l’età pensionabile di ogni tutela contro le discriminazioni fondate sull’età nell’ambito delle assunzioni, limitando così la partecipazione futura di tale categoria di lavoratori alla vita attiva. Si deve ritenere che una normativa nazionale di questo tipo definisca norme relative all’«occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione», ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 e, pertanto, rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima.
(v. punti 23, 25, 27-28, 30, dispositivo 1)
L’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un provvedimento nazionale che non contenga un elenco puntuale delle finalità che giustificano un’eventuale deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età, che ricadono in particolare nella categoria delle discriminazioni dirette, come definita dall’art. 2, n. 2, lett. a). Tuttavia, il suddetto art. 6, n. 1, consente di derogare a tale principio unicamente in relazione ai soli provvedimenti giustificati da finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Spetta al giudice nazionale verificare se una normativa nazionale che consente ai datori di lavoro di licenziare i lavoratori che hanno raggiunto l’età del pensionamento risponda ad una simile finalità legittima e se l’autorità legislativa o regolamentare nazionale possa legittimamente ritenere, tenuto conto del margine di valutazione discrezionale di cui gli Stati membri dispongono in materia di politica sociale, che i mezzi prescelti siano appropriati e necessari alla realizzazione di tale finalità.
(v. punto 52, dispositivo 2)
L’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, offre la possibilità agli Stati membri di prevedere, nell’ambito del diritto nazionale, talune forme di disparità di trattamento fondate sull’età qualora siano «oggettivamente e ragionevolmente» giustificate da una finalità legittima, quale la politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale, e purché i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
L’art. 6, n. 1, della direttiva di cui trattasi consente agli Stati membri di adottare nel loro diritto nazionale disposizioni che stabiliscono disparità di trattamento fondate sull’età che ricadono in particolare nella categoria delle discriminazioni dirette, come definita dall’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva stessa. D’altronde è questo il motivo per cui, in particolare, detto art. 6, n. 1, deve essere interpretato nel senso che si applica, a termini del suo primo comma, «[f]atto salvo l’articolo 2, paragrafo 2», della direttiva stessa. Tale facoltà, in quanto configura un’eccezione al principio del divieto delle discriminazioni, è tuttavia strettamente delimitata dalle condizioni previste dallo stesso art. 6, n. 1.
Per quanto riguarda la sussistenza di una distinzione nell’applicazione dei criteri sanciti dall’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2000/78, rispetto a quella dei criteri indicati dal suo art. 6, n. 1, quest’ultima disposizione offre agli Stati membri la possibilità di prevedere, nell’ambito del diritto nazionale, che determinate forme di disparità di trattamento basate sull’età non configurino discriminazioni ai sensi della direttiva in parola qualora siano «oggettivamente e ragionevolmente» giustificate. Pur constatando che il termine «ragionevolmente» non compare nell’art. 2, n. 2, lett. b), di detta direttiva, non è concepibile che una disparità di trattamento possa essere giustificata da una finalità legittima, perseguita con mezzi appropriati e necessari, ma che simile giustificazione non sia ragionevole. Pertanto, non deve attribuirsi un significato particolare al fatto che il termine summenzionato sia stato impiegato soltanto all’art. 6, n. 1, di tale direttiva. Va peraltro sottolineato che quest’ultima disposizione ha come destinatari gli Stati membri imponendo loro, nonostante l’ampio margine di valutazione discrezionale di cui dispongono in materia di politica sociale, l’onere di dimostrare la legittimità dell’obiettivo perseguito nel rispetto di un’elevata soglia probatoria.
(v. punti 61-62, 65, 67, dispositivo 3)