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Document 62007CJ0381

Massime della sentenza

Causa C-381/07

Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS

contro

Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Inquinamento dell’ambiente idrico — Direttiva 2006/11/CE — Art. 6 — Sostanze pericolose — Scarichi — Autorizzazione preventiva — Fissazione di norme di emissione — Regime dichiarativo — Piscicolture»

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008   I ‐ 8283

Massime della sentenza

Ambiente – Inquinamento delle acque – Direttiva 2006/11 – Esecuzione dei programmi specifici comprendenti standard di qualità ambientale al fine di ridurre l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/11, art. 6 e allegato I, liste II)

L’art. 6 della direttiva 2006/11, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità, che impone agli Stati membri di assoggettare ad un’autorizzazione preventiva che fissi le norme di emissione qualunque scarico che può contenere una delle sostanze comprese nell’elenco II dell’allegato I della direttiva, non può essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri, una volta che siano stati adottati, in applicazione di tale articolo, programmi di riduzione dell’inquinamento delle acque comprendenti standard di qualità ambientale, di istituire, per taluni impianti ritenuti scarsamente inquinanti, un regime dichiarativo cui si accompagni un richiamo di tali standard e un diritto, a favore dell’autorità amministrativa, di opporsi all’apertura dell’azienda o d’imporre valori limite per lo scarico specifici per l’impianto interessato.

Infatti, da un lato, un esame preventivo e specifico di qualunque scarico programmato che potrebbe contenere sostanze dell’elenco II è necessario ai fini dell’attuazione dei programmi di riduzione dell’inquinamento delle acque stabiliti dagli Stati membri conformemente all’art. 6, n. 1, della suddetta direttiva, in base al quale l’assoggettamento di qualsiasi scarico di questo tipo ad un’autorizzazione preventiva costituisce uno dei modi di attuazione di tali programmi. Un esame siffatto è necessario anche per fissare in qualunque caso di scarico autorizzato le norme di emissione determinate in funzione degli standard di qualità ambientale previsti in tali programmi e diretti a ridurre gli scarichi contenenti una o più sostanze dell’elenco II. Tale esame richiede inoltre una valutazione dello stato concreto delle acque di ricevimento che deve essere preso in considerazione per determinare le norme di emissione. Dall’altro lato, un’autorizzazione tacita non può essere compatibile con l’esigenza di fissare nell’autorizzazione preventiva norme di emissione.

(v. punti 27, 35 e dispositivo)

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