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Document 62007CJ0376
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-376/07
Staatssecretaris van Financiën
contro
Kamino International Logistics BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Monitor del tipo a cristalli liquidi (LCD) dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito — Voce 8471 — Voce 8528 — Regolamento (CE) n. 754/2004»
Conclusioni dell'avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 10 settembre 2008 I ‐ 1171
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 I ‐ 1196
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune – Voci doganali – Monitor in grado di trasmettere segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e da altre fonti
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 1789/2003)
Tariffa doganale comune – Voci doganali – Monitor in grado di trasmettere segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e da altre fonti
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I)
Tariffa doganale comune – Voci doganali – Monitor in grado di trasmettere segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e da altre fonti – Applicazione analogica del regolamento di classificazione n. 754/2004 – Presupposti – Sufficiente somiglianza dei prodotti – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della Commissione n. 754/2004)
I monitor del tipo LCD, dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito, non sono esclusi dalla classificazione alla sottovoce 84716090, in quanto unità del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema automatico di trattamento dell'informazione ai sensi della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1789/2003, per il solo fatto che essi sono in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione quanto da altre fonti.
In proposito, in primo luogo, risulta dalla nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata che svolgono una «specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» soltanto gli apparecchi che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o operano in collegamento con siffatta macchina la cui funzione non rientra nell'elaborazione dell'informazione. Orbene, i suddetti monitor, oltre alla funzione di riproduzione di immagini provenienti da apparecchiature quali una console per giochi, un lettore video o un lettore DVD, che non rientra nell'ambito dell'elaborazione dell'informazione, permettono anche la riproduzione di segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.
In secondo luogo, se certo, ai fini della loro classificazione alla sottovoce 84716090, detti monitor non sono del tipo utilizzato esclusivamente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, poiché sono collegabili all'unità centrale di elaborazione, ricevono dati in una forma utilizzabile dal sistema e sono in grado di riprodurre segnali provenienti da altre fonti, un’interpretazione della nota esplicativa 5 B, lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata nel senso che la mera possibilità, per i monitor in questione, di riprodurre immagini provenienti da fonti diverse da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ne esclude la classificazione alla voce 8471 equivarrebbe a rimuovere il termine «principalmente» che compare nel testo della norma.
Infine, qualora le note esplicative riferentisi alla sottovoce 8471 del sistema armonizzato dovessero essere interpretate nel senso che esse escludono la classificazione alla sottovoce 84716090 di tutti i monitor in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica di elaborazione dell'informazione quanto da altre fonti, esse avrebbero l'effetto di modificare e, segnatamente, di restringere la portata della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84. Pertanto, anche ammesso che occorra interpretare in tal senso le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 84716090 e le note esplicative riferentisi alla voce 8471 del sistema armonizzato, la loro applicazione andrebbe respinta, in quanto siffatta interpretazione non è conforme alla nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata.
(v. punti 39-46, 49-51, dispositivo 1)
Per determinare se monitor del tipo LCD, dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito, siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, le autorità nazionali, compresi i giudici, devono ricorrere alle indicazioni che compaiono nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato instaurato dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e dal relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986, in particolare ai punti 1-5 della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione. A tale proposito, il numero e il tipo di prese di cui sono dotati siffatti monitor non possono costituire, essi soli, i criteri determinanti per la classificazione doganale e, ai fini di quest’ultima, occorre valutare, anche con riferimento ad altri criteri e alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tali monitor, tanto il grado in cui essi possono esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che essi raggiungono nell'esercizio di tali funzioni, ricorrendo alle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato.
(v. punti 57, 59, 61, dispositivo 2)
Il regolamento n. 754/2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non si applica ai fini della classificazione doganale dei monitor LCD dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito. Infatti, pur se l'applicazione per analogia di un regolamento di classificazione a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un’interpretazione coerente della nomenclatura combinata, nonché la parità di trattamento degli operatori, in un’ipotesi del genere è altresì necessario che i prodotti da classificare e quelli oggetto del regolamento di classificazione siano sufficientemente simili. Orbene, i suddetti monitor LCD non sono identici dal punto di vista tecnologico ai prodotti che sono oggetto di classificazione nel regolamento n. 754/2004, che concerne monitor con schermo al plasma, i quali sono diversi anche per quanto riguarda le dimensioni e la risoluzione.
(v. punti 64-70, dispositivo 3)