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Document 62007CJ0333

    Massime della sentenza

    Causa C-333/07

    Société Régie Networks

    contro

    Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d’appel de Lyon)

    «Aiuti di Stato — Regime di aiuti a favore di emittenti radiofoniche locali — Finanziamento mediante una tassa parafiscale sulle intermediazioni sulla pubblicità — Decisione favorevole della Commissione al termine della fase preliminare dell’esame ex art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) — Aiuti potenzialmente compatibili con il mercato comune — Art. 92, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE) — Contestazione della legittimità della decisione — Obbligo di motivazione — Valutazione dei fatti — Compatibilità con il Trattato CE della tassa parafiscale»

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 26 giugno 2008   I ‐ 10811

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 dicembre 2008   I ‐ 10851

    Massime della sentenza

    1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile

      (Art. 234 CE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Giudizio sulla validità di una decisione della Commissione adottata a seguito della fase preliminare di esame sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’adozione della decisione

      [Trattato CE, artt. 93, n. 3, e 190 (divenuti artt. 88, n. 3, CE e 253 CE)]

    3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

      [Trattato CE, art. 93 (divenuto art. 88 CE)]

    4. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Notifica alla Commissione – Portata dell’obbligo

      [Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

    5. Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Dichiarazione di invalidità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Effetti – Limitazione temporale

      (Artt. 88 CE, 231, secondo comma, CE e 234 CE)

    1.  Le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sottoposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte. In particolare, la Corte può decidere di non pronunciarsi su una questione pregiudiziale relativa alla validità di un atto comunitario quando appare manifestamente evidente che tale valutazione, chiesta dal giudice a quo, non ha alcuna relazione con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale.

      (v. punti 46-47)

    2.  Una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, adottata al termine della fase d’esame preliminare degli aiuti istituita dall’art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE), il cui scopo è solamente consentirle di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui si tratti, senza che sia avviata la procedura d’indagine formale prevista al n. 2 del medesimo articolo, e che viene adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente i motivi per i quali la Commissione ritiene che non sussistano gravi difficoltà per la valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato comune.

      Una motivazione succinta, che fa tuttavia apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per cui la Commissione ha reputato che non sussistessero gravi difficoltà per la valutazione della compatibilità del regime di aiuti in questione con il mercato comune, tenuto conto della natura dell’atto in cui compare e del contesto del medesimo, dev’essere considerata sufficiente rispetto all’obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE), in quanto la questione della fondatezza di detta motivazione è estranea a tale obbligo. Peraltro, una simile decisione non può essere censurata ai sensi dell’art. 190 del Trattato a causa della mancata identificazione espressa di una delle categorie di deroghe elencate all’art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, a seguito di modifica, art. 87, n. 3, CE).

      (v. punti 64-65, 70-72)

    3.  La legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato, a fortiori quando si tratti di una decisione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti adottata al termine della fase preliminare di esame ex art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE), deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata. Tenuto conto che, nel contesto di una simile decisione, la Commissione è chiamata a valutare gli effetti futuri di un regime di aiuti quando questi ultimi non possono essere previsti con precisione, tale decisione può essere censurata solamente se quest’ultima appaia manifestamente erronea alla luce delle informazioni di cui la Commissione disponeva quando ha adottato la decisione in parola.

      (v. punti 81-82)

    4.  Le modalità di finanziamento di un aiuto di Stato possono rendere incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti complessivamente considerato che esse mirano a finanziare. Pertanto, l’esame di un aiuto non può essere disgiunto dalla valutazione degli effetti delle sue modalità di finanziamento. Al contrario, l’esame, da parte della Commissione, di una misura di aiuto deve necessariamente prendere in considerazione anche le modalità di finanziamento dell’aiuto medesimo nel caso in cui queste ultime costituiscano parte integrante della misura. Quindi, la notifica della misura di aiuto, prevista dall’art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE), deve riguardare anche le modalità di finanziamento dell’aiuto stesso, affinché la Commissione possa svolgere il proprio esame sulla base di informazioni complete. In caso contrario, non potrebbe escludersi che venga dichiarata compatibile con il mercato comune una misura di aiuto che non avrebbe potuto essere dichiarata tale se la Commissione fosse stata a conoscenza delle sua modalità di finanziamento. La valutazione della Commissione rientra nella sua competenza esclusiva, esercitata sotto il controllo del giudice comunitario.

      (v. punti 89-90, 94)

    5.  Qualora lo giustifichino esigenze imperative connesse alla certezza del diritto, la Corte può valersi, in forza dell’art. 231, secondo comma, CE — applicabile per analogia anche nell’ambito di un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità europea, ai sensi dell’art. 234 CE —, di un potere discrezionale per stabilire, in ciascun caso concreto, quali effetti di tale atto debbano considerarsi definitivi.

      Nel caso di una sentenza che dichiara invalida una decisione della Commissione, la quale abbia affermato la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti, la Corte può sospendere, per un periodo determinato, gli effetti della constatazione d’invalidità di tale decisione fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 88 CE ed eccettuare da siffatta limitazione le imprese che abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o un reclamo equivalente in relazione alla riscossione di una tassa costituente parte integrante del suddetto regime.

      (v. punti 121, 128 e dispositivo)

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