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Document 62007CJ0331

    Massime della sentenza

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione / Grecia

    (causa C-331/07)

    «Inadempimento di uno Stato — Normativa in materia di mangimi e di alimenti — Regolamento (CE) n. 882/2004 — Insufficienza del personale addetto ai servizi preposti ai controlli veterinari»

    1. 

    Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Adattamento in seguito a modifica del diritto comunitario — Ammissibilità — Presupposti (Art. 226 CE) (v. punto 23)

    2. 

    Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Oggetto (Art. 226 CE) (v. punti 26-27)

    3. 

    Ricorso per inadempimento — Ricorso riguardante una prassi amministrativa contraria al diritto comunitario — Ammissibilità — Presupposti (Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE) (v. punti 32-36)

    4. 

    Ravvicinamento delle legislazioni — Controllo ufficiale dei mangimi e degli alimenti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882/2004, art. 4, n. 2, lett. c)] (v. punti 45-46)

    5. 

    Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 47)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1) — Insufficienza del personale addetto ai servizi incaricati dei controlli veterinari.

    Dispositivo

    1) 

    Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a sanare l’insufficienza di personale addetto ai servizi preposti ai controlli veterinari in Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

    2) 

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3) 

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione / Grecia

    (causa C-331/07)

    «Inadempimento di uno Stato — Normativa in materia di mangimi e di alimenti — Regolamento (CE) n. 882/2004 — Insufficienza del personale addetto ai servizi preposti ai controlli veterinari»

    1. 

    Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Adattamento in seguito a modifica del diritto comunitario — Ammissibilità — Presupposti (Art. 226 CE) (v. punto 23)

    2. 

    Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Oggetto (Art. 226 CE) (v. punti 26-27)

    3. 

    Ricorso per inadempimento — Ricorso riguardante una prassi amministrativa contraria al diritto comunitario — Ammissibilità — Presupposti (Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE) (v. punti 32-36)

    4. 

    Ravvicinamento delle legislazioni — Controllo ufficiale dei mangimi e degli alimenti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882/2004, art. 4, n. 2, lett. c)] (v. punti 45-46)

    5. 

    Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 47)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1) — Insufficienza del personale addetto ai servizi incaricati dei controlli veterinari.

    Dispositivo

    1) 

    Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a sanare l’insufficienza di personale addetto ai servizi preposti ai controlli veterinari in Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

    2) 

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3) 

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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