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Document 62007CJ0319

Massime della sentenza

Causa C-319/07 P

3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione — Misure di agevolazione fiscale relative ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Nozione di “interessato” — Sindacato dei lavoratori — Ricevibilità del ricorso»

Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 5 marzo 2009   I ‐ 5967

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 luglio 2009   I ‐ 5991

Massime della sentenza

  1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Sindacato di lavoratori – Presupposti

    (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)

  2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Ricorso di un sindacato di lavoratori creato al fine di promuovere gli interessi collettivi dei suoi membri che fa valere il pregiudizio causato alla sua posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati dalla concessione dell’aiuto

    (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE, 136, primo comma, CE e 230, quarto comma, CE)

  3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Ricorso di un sindacato di lavoratori del settore marittimo creato al fine di promuovere gli interessi collettivi dei suoi membri – Esame degli aspetti sociali

    (Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)

  1.  In conformità all’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un altro soggetto soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente. I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari.

    Nel caso di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla Commissione di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni.

    Qualora, senza promuovere il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali diritti procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la proposizione dello stesso, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione. Simili interessati sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria.

    Non è da escludersi che un’associazione sindacale di lavoratori sia considerata come «interessata» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE quando dimostri che i suoi stessi interessi o quelli dei suoi aderenti sarebbero eventualmente pregiudicati dalla concessione di un aiuto. È ciò nondimeno necessario che detta associazione sindacale dimostri, nella misura che il diritto richiede nel caso specifico, che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella dei membri che rappresenta.

    (v. punti 28-33)

  2.  Riguardo a un ricorso di annullamento diretto avverso una decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale, un sindacato di lavoratori, creato, per definizione, al fine di promuovere gli interessi collettivi dei suoi membri, può tentare di dimostrare la sua legittimazione ad agire derivante dall’eventuale pregiudizio arrecato ai suoi interessi dalla concessione dell’aiuto a causa dell’incidenza delle misure in parola sulla sua posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati.

    Non si può dedurre dalla circostanza che un accordo possa essere escluso, a causa della sua natura, del suo oggetto e degli obiettivi di politica sociale perseguiti, dall’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE, che le trattative collettive o le parti in queste coinvolte siano anch’esse, interamente e automaticamente, sottratte alle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato o che un ricorso di annullamento eventualmente proposto dalle parti in parola sarebbe pressoché automaticamente considerato irricevibile a causa del loro coinvolgimento nelle menzionate trattative.

    Escludere a priori la possibilità che un sindacato possa dimostrare di essere un soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, facendo valere il suo ruolo nel corso di trattative collettive e gli effetti su tale ruolo delle misure fiscali nazionali considerate dalla Commissione come aiuti compatibili con il mercato comune, sarebbe idoneo a pregiudicare gli obiettivi di politica sociale di cui, segnatamente, agli artt. 136, primo comma, CE e 138, n. 1, CE. Siffatta conclusione è corroborata dalla circostanza che, in quanto la Comunità non ha soltanto una finalità economica ma anche una finalità sociale, i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato e alla concorrenza devono, eventualmente, essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figurano, in particolare, come risulta dall’art. 136, primo comma, CE, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale.

    (v. punti 46, 49, 55, 57-58)

  3.  In occasione della valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato nel settore del trasporto marittimo, gli aspetti sociali degli orientamenti comunitari possono essere presi in considerazione dalla Commissione nell’ambito di una valutazione complessiva che comprenda un gran numero di considerazioni di diversa natura, collegate in particolare alla tutela della concorrenza, alla politica marittima della Comunità, alla promozione dei trasporti marittimi comunitari o ancora alla promozione dell’occupazione.

    Considerato che non può essere escluso che organismi di rappresentanza dei lavoratori delle imprese beneficiarie di un aiuto possano, in quanto interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, presentare alla Commissione le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione dalla stessa, il giudice comunitario, al fine di verificare se gli argomenti dedotti dal ricorrente dagli orientamenti comunitari fossero sufficienti per stabilire la sua qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, deve esaminare gli aspetti sociali derivanti dalla misura in discussione alla luce dei citati orientamenti comunitari, dal momento che questi ultimi fissano le condizioni normative per valutare la compatibilità dell’aiuto di Stato controverso.

    (v. punti 64, 69-70)

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