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Document 62007CJ0291

Massime della sentenza

Causa C-291/07

Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

contro

Skatteverket

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten)

«IVA — Luogo delle operazioni imponibili — Criterio di collegamento fiscale — Prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito il destinatario — Qualità di soggetto passivo — Servizi forniti ad una fondazione nazionale che esercita un’attività economica e un’attività non economica»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 17 giugno 2008   I ‐ 8257

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 novembre 2008   I ‐ 8268

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Determinazione del luogo di riferimento fiscale

[Direttive del Consiglio 77/388, art. 9, n. 2, lett. e), e 2006/112, art. 56, n. 1, lett. c)]

L’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/59, e l’art. 56, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che determinano il luogo di collegamento fiscale per le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, debbono essere interpretati nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza fornita da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, il quale destinatario esercita allo stesso tempo attività economiche ed attività che esulano dall’ambito di applicazione di tali direttive, deve essere considerato avente la qualità di soggetto passivo, anche se la detta prestazione viene utilizzata solo per il fabbisogno di queste ultime attività.

Tale articolo, infatti, non precisa se la sua applicazione sia soggetta alla condizione che il soggetto passivo beneficiario di una prestazione di servizi utilizzi tale prestazione per il fabbisogno della sua attività economica. Pertanto, contrariamente ad altre disposizioni della sesta direttiva, come gli artt. 2, n. 1, e 17, n. 2, da tale articolo non risulta assolutamente che una siffatta condizione sarebbe necessaria perché esso possa trovare applicazione.

In assenza di un’esplicita precisazione, all’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva, circa il fatto che i servizi forniti debbano essere utilizzati per il fabbisogno dell’attività economica del destinatario del servizio, si deve considerare che la circostanza che quest’ultimo utilizzi tali servizi per attività che esulano dal campo di applicazione della sesta direttiva non osta all’applicazione di tale disposizione.

(v. punti 28-33 e dispositivo)

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