This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62007CJ0268
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 31 gennaio 2008, Commissione/Lussemburgo
(causa C-268/07)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/17/CE — Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali — Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. |
Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri (Art. 249 CE) (v. punti 9 e 10) |
2. |
Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 13) |
3. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 14) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della stessa direttiva. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 31 gennaio 2008, Commissione/Lussemburgo
(causa C-268/07)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/17/CE — Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali — Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. |
Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri (Art. 249 CE) (v. punti 9 e 10) |
2. |
Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 13) |
3. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 14) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della stessa direttiva. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |