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Document 62007CJ0239

    Massime della sentenza

    Causa C-239/07

    Procedimento di controllo di legittimità costituzionale

    proposto da

    Julius Sabatauskas e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas)

    «Mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2003/54/CE — Art. 20 — Sistemi di trasmissione e di distribuzione — Accesso dei terzi — Obblighi degli Stati membri — Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica»

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 12 giugno 2008   I ‐ 7525

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008   I ‐ 7539

    Massime della sentenza

    Ravvicinamento delle legislazioni – Misure destinate all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2003/54 – Accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, art. 20)

    L’art. 20 della direttiva 2003/54, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92, deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l’accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi.

    Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti del cliente idoneo situati nella zona di attività definita nella sua licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l’attuazione e l’applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti.

    (v. punto 49 e dispositivo)

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