EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0198

Massime della sentenza

Causa C-198/07 P

Donal Gordon

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Funzionario colpito da invalidità totale permanente»

Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 16 ottobre 2008   I ‐ 10704

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008   I ‐ 10731

Massime della sentenza

  1. Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire

    (Statuto dei funzionari, artt. 53, 78, 90 e 91; allegato VIII, artt. 13-16)

  2. Funzionari – Valutazione – Commissione paritetica di valutazione

    (Statuto dei funzionari, art. 43)

  1.  Un funzionario, collocato a riposo a causa d’invalidità permanente totale ai sensi degli artt. 53 e 78 dello Statuto, dopo la proposizione di un ricorso contro il suo rapporto di evoluzione della carriera, conserva tuttavia un interesse a contestare detto rapporto.

    Infatti, e in primo luogo, il rapporto di evoluzione della carriera, indipendentemente dalla sua utilità futura, costituisce una prova scritta e formale quanto alla qualità del lavoro svolto dal funzionario. Siffatta valutazione non è meramente descrittiva delle mansioni effettuate nel periodo considerato, ma comporta anche una valutazione delle qualità umane mostrate dalla persona scrutinata nell’esercizio della sua attività professionale. Pertanto, ciascun funzionario dispone di un diritto a che il suo lavoro sia sancito da una valutazione stabilita in modo giusto ed equo. Di conseguenza, conformemente al diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale, al funzionario deve essere riconosciuto in ogni caso il diritto di contestare un rapporto di evoluzione della carriera a causa del suo contenuto o in quanto non è stato redatto secondo le norme prescritte dallo Statuto.

    In secondo luogo, anche se un funzionario per il quale la commissione d’invalidità ha dichiarato che si trova in incapacità permanente totale è collocato d’ufficio a riposo in forza degli artt. 53 e 78 dello Statuto, la situazione di siffatto funzionario si distingue da quella di un funzionario che ha raggiunto l’età della pensione, che si è dimesso o che è stato licenziato, poiché si tratta di una situazione reversibile. Infatti, il funzionario colpito da siffatta invalidità può riprendere un giorno le sue funzioni nell’ambito di un’istituzione comunitaria, tenuto conto del disposto dell’art. 16 dell’allegato VIII dello Statuto. A questo riguardo, la disposizione generale dell’art. 53 dello Statuto dev’essere letta in combinato disposto con le specifiche disposizioni degli artt. 13-15 dell’allegato VIII dello Statuto. L’attività del funzionario dichiarato in stato d’invalidità è soltanto sospesa, essendo l’evoluzione della sua situazione in seno alle istituzioni subordinata alla persistenza delle condizioni che hanno giustificato tale invalidità, che può essere periodicamente accertata.

    Orbene, un funzionario colpito da invalidità permanente totale, poiché può reintegrare le istituzioni, dispone di un diritto equivalente a quello di un funzionario in servizio di ottenere che il suo rapporto di evoluzione della carriera sia redatto equamente, oggettivamente e conformemente ai criteri di una valutazione regolare. Nel caso di una reintegrazione, detto rapporto sarebbe utile per l’evoluzione del funzionario in seno al suo servizio o alle istituzioni comunitarie. Costituirebbe una prova concreta e formale della sua competenza e della sua esperienza in seno all’istituzione, di cui potrebbe avvalersi. Consentirebbe anche al potere gerarchico di confrontare i meriti dei candidati ad un’eventuale promozione o trasferimento.

    (v. punti 44-51)

  2.  Nell’ambito del sistema di valutazione attuato dalla Commissione, il fatto che la commissione paritetica di valutazione non si pronunci sul contenuto di un rapporto di evoluzione della carriera, quando è stata investita di una contestazione del medesimo, costituisce una violazione sostanziale del procedimento di formazione di un rapporto di evoluzione della carriera, che lede i diritti del funzionario oggetto della valutazione. Infatti, quando tale commissione è investita di una contestazione, l’esame del rapporto di evoluzione della carriera costituisce una formalità sostanziale e non una fase puramente formale, perché, da un lato, detta commissione è l’unico organismo che interviene nella procedura di valutazione che comprenda i rappresentanti del personale e, dall’altro, i pareri da essa emessi devono essere presi in considerazione dal valutatore d’appello.

    (v. punti 71-74)

Top