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Document 62007CJ0188

    Massime della sentenza

    Causa C-188/07

    Commune de Mesquer

    contro

    Total France SA e Total International Ltd

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (France)]

    «Direttiva 75/442/CEE — Gestione dei rifiuti — Nozione di rifiuti — Principio “chi inquina paga” — Detentore — Precedenti detentori — Produttore del prodotto causa dei rifiuti — Idrocarburi e olio pesante — Naufragio — Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi — FIPOL»

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 13 marzo 2008   I - 4505

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 giugno 2008   I - 4538

    Massime della sentenza

    1. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 75/442 – Nozione di rifiuti

      (Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla decisione 96/350)

    2. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 75/442 – Sversamento accidentale di idrocarburi in mare all’origine di un inquinamento delle coste di uno Stato membro

      (Art. 174, n. 2, CE; direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, art. 15)

    3. Accordi internazionali – Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi – Convenzione internazionale sull’istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi

      (Decisione del Consiglio 98/392)

    4. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 75/442 – Sversamento accidentale di idrocarburi in mare all’origine di un inquinamento delle coste di uno Stato membro

      [Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, artt. 1, lett. b) e c), e 15]

    1.  Una sostanza quale l’olio pesante venduto come combustibile non costituisce un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350, nei limiti in cui è sfruttata o commercializzata a condizioni economicamente vantaggiose e può essere effettivamente utilizzata come combustibile senza necessitare di preliminari operazioni di trasformazione.

      Idrocarburi accidentalmente sversati in mare in seguito a un naufragio, che risultino miscelati ad acqua nonché a sedimenti e che vadano alla deriva lungo le coste di uno Stato membro fino a raggiungere queste ultime, costituiscono rifiuti ai sensi dell’art. 1, lett. a), di detta direttiva, nei limiti in cui non possono più essere sfruttati o commercializzati senza preliminari operazioni di trasformazione.

      (v. punti 48, 63, dispositivo 1-2)

    2.  L’applicazione del principio «chi inquina paga», ai sensi dell’art. 174, n. 2, primo comma, seconda frase, CE e dell’art. 15 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350, sarebbe vanificata se i soggetti coinvolti nella produzione di rifiuti, a prescindere dal fatto che costoro siano detentori o precedenti detentori dei rifiuti o anche fabbricanti del prodotto che ha generato i rifiuti, dovessero sottrarsi ai loro obblighi finanziari come previsti dalla stessa direttiva, sebbene sia chiaramente dimostrata l’origine degli idrocarburi sversati in mare, ancorché involontariamente, e che sono stati all’origine di un inquinamento del territorio costiero di uno Stato membro.

      (v. punti 71-72)

    3.  La Comunità non è vincolata dalla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi e dalla convenzione internazionale sull’istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi. Infatti, da un lato, la Comunità non ha aderito ai citati strumenti internazionali e, dall’altro, non può essere considerata né come un sostituto dei suoi Stati membri, non foss’altro perché questi ultimi non hanno tutti aderito a tali convenzioni, né come indirettamente vincolata dalle convenzioni stesse a motivo dell’art. 235 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994 e approvata con decisione 93/392, disposizione il cui n. 3 si limita a sancire un obbligo generale di cooperazione tra le parti della convenzione in questione.

      (v. punto 85)

    4.  Ai fini dell’applicazione dell’art. 15 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350, allo sversamento accidentale di idrocarburi in mare all’origine di un inquinamento delle coste di uno Stato membro:

      il giudice nazionale può considerare colui che ha venduto tali idrocarburi e noleggiato la nave che li ha trasportati come produttore dei rifiuti in questione, ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 75/442, e, in tal modo, come «precedente detentore» ai fini dell’applicazione dell’art. 15, secondo trattino, prima parte, di detta direttiva se tale giudice, alla luce degli elementi la cui valutazione è di sua esclusiva competenza, giunge alla conclusione che detto venditore-noleggiatore ha contribuito al rischio che si verificasse l’inquinamento determinato dal naufragio, in particolare se si è astenuto dall’adottare provvedimenti diretti a prevenire un tale evento, come quelli relativi alla scelta della nave;

      qualora risulti che i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti prodotti da uno sversamento accidentale di idrocarburi in mare non sono oggetto di accollo da parte del Fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi o non possono esserlo a motivo dell’esaurimento del limite massimo di risarcimento previsto per tale sinistro e che, in applicazione dei limiti e/o delle esclusioni di responsabilità vigenti, il diritto nazionale di uno Stato membro, compreso quello derivante da convenzioni internazionali, impedisce che tali costi siano sostenuti dal proprietario della nave e/o dal noleggiatore di quest’ultima, sebbene tali soggetti debbano essere qualificati come «detentori» ai sensi dell’art. 1, lett. c), della direttiva 75/442, un siffatto diritto nazionale dovrà allora consentire, onde sia garantita una trasposizione conforme dell’art. 15 di tale direttiva, che i costi in questione siano sopportati dal produttore del prodotto che ha generato i rifiuti così sversati. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», tale produttore può essere tenuto a farsi carico di tali costi solo se, mediante la sua attività, ha contribuito al rischio che si verificasse l’inquinamento prodotto dal naufragio della nave.

      (v. punti 78, 82, 89, dispositivo 3)

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