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Document 62007CJ0174

    Massime della sentenza

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione / Italia

    (causa C-174/07)

    «Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE — Direttiva 2006/112/CE — Sesta direttiva IVA — Obblighi in regime interno — Controllo delle operazioni imponibili — Condono»

    Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori [Art. 10 CE; direttive del Consiglio 77/388, artt. 2 e 22, e 2006/112, artt. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e 193-273] (v. punti 34-37 e dispositivo)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) sostituita, con effetto dal 1o gennaio 2007, dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Obblighi nel regime interno — Legge nazionale che rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta.

    Dispositivo

    1) 

    Estendendo con l’art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), all’anno 2002 il condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all’anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle disposizioni dell’art. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e degli artt. 193-273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che hanno sostituito, dal 1o gennaio 2007, gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché dell’art. 10 CE.

    2) 

    La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione / Italia

    (causa C-174/07)

    «Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE — Direttiva 2006/112/CE — Sesta direttiva IVA — Obblighi in regime interno — Controllo delle operazioni imponibili — Condono»

    Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori [Art. 10 CE; direttive del Consiglio 77/388, artt. 2 e 22, e 2006/112, artt. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e 193-273] (v. punti 34-37 e dispositivo)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) sostituita, con effetto dal 1o gennaio 2007, dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Obblighi nel regime interno — Legge nazionale che rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta.

    Dispositivo

    1) 

    Estendendo con l’art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), all’anno 2002 il condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all’anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle disposizioni dell’art. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e degli artt. 193-273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che hanno sostituito, dal 1o gennaio 2007, gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché dell’art. 10 CE.

    2) 

    La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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