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Document 62007CJ0166

Massime della sentenza

Causa C-166/07

Parlamento europeo

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1968/2006 — Contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda — Scelta del fondamento giuridico»

Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 2 aprile 2009   I ‐ 7139

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 settembre 2009   I ‐ 7166

Massime della sentenza

  1. Atti delle istituzioni – Scelta del fondamento giuridico – Criteri

    (Artt. 2 CE, 3, n. 1, lett. k), CE, 159, terzo comma, CE e 308 CE; regolamento del Consiglio n. 1968/2006)

  2. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte

    (Art. 231, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 1968/2006)

  1.  Nell’ambito del sistema della ripartizione delle competenze comunitarie, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su circostanze obiettive, assoggettabili a controllo giurisdizionale, tra cui figurano, segnatamente, lo scopo e il contenuto dell’atto di cui trattasi.

    Il ricorso all’art. 308 CE come fondamento giuridico di un atto è ammesso solo quando nessun’altra disposizione del Trattato attribuisca alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per l’emanazione dell’atto stesso. Inoltre, il ricorso a tale disposizione richiede che l’azione prevista si riferisca al «funzionamento del mercato comune».

    Orbene, da un lato, la finalità del regolamento n. 1968/2006, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010), corrisponde agli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria di coesione economica e sociale, il che è confermato altresì dal secondo ‘considerando’ di detto regolamento. Dall’altro, il contributo finanziario comunitario al Fondo, prescindendo dal quadro normativo in cui tale aiuto s’inserisce, rientra tra le azioni specifiche che, qualora si rivelino necessarie al di fuori dei Fondi strutturali per realizzare gli obiettivi di cui all’art. 158 CE, possono essere adottate conformemente all’art. 159, terzo comma, CE.

    Tuttavia, né le modalità di cooperazione tra la Comunità e il Fondo né le condizioni e il modo di pagamento del contributo finanziario della Comunità consentono a quest’ultima di impedire che l’utilizzo da parte del Fondo di questo contributo riguardi azioni che, pur rispettando gli obiettivi dell’accordo relativo al Fondo internazionale per l’Irlanda, superano l’ambito di applicazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale o, perlomeno, non sono gestite secondo i criteri applicati dalla Comunità nell’ambito di tale politica. Il legislatore comunitario poteva legittimamente affermare, al sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1968/2006, che la gamma di attività finanziata da tale reglamento superava l’ambito di applicazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale.

    Orbene, l’art. 159 CE riguarda unicamente azioni autonome della Comunità, gestite secondo il quadro normativo comunitario e il cui contenuto non supera l’ambito di applicazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale. Pertanto, l’art. 159, terzo comma, CE, di per sé solo, non conferisce alla Comunità la competenza necessaria per perseguire gli obiettivi della politica comunitaria di coesione economica e sociale tramite un contributo finanziario in condizioni quali quelle previste dal regolamento n. 1968/2006.

    Tuttavia, il regolamento n. 1968/2006 ha lo scopo di sostenere le azioni di un organismo internazionale istituito da due Stati membri il cui obiettivo è il rafforzamento della coesione economica e sociale. Orbene, come emerge dagli artt. 2 CE e 3, n. 1, lett. k), CE, il rafforzamento della coesione economica e sociale costituisce, al di fuori del titolo XVII del Trattato, un obiettivo per la Comunità. Peraltro, lo scopo di tale regolamento si colloca nel contesto del mercato comune, dato che esso mira a promuovere il progresso economico in zone svantaggiate di due Stati membri e quindi a migliorare il funzionamento del mercato comune.

    Dalle considerazioni precedenti risulta che, dato che il regolamento n. 1968/2006 persegue scopi previsti agli artt. 2 CE e 3, n. 1, lett. k), CE, nonché al titolo XVII del Trattato, senza che tale titolo, da solo, conferisca alla Comunità la competenza per raggiungerli, il legislatore comunitario avrebbe dovuto ricorrere congiuntamente agli artt. 159, terzo comma, CE e 308 CE, rispettando comunque le procedure legislative ivi previste, vale a dire sia la procedura di cui all’art. 251 CE cosiddetta di «codecisione» sia il voto all’unanimità in seno al Consiglio.

    (v. punti 40, 42, 54, 58-59, 63-65, 67-69)

  2.  In base all’art. 231, secondo comma, CE, la Corte, ove lo reputi necessario, può precisare gli effetti di un regolamento annullato che devono essere considerati definitivi.

    L’annullamento del regolamento n. 1968/2006, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010), senza mantenimento dei suoi effetti potrebbe avere ripercussioni negative, in particolare per quanto riguarda i contributi finanziari effettuati per azioni o progetti programmati e in corso di realizzazione, e potrebbe comportare incertezze pregiudizievoli per le operazioni di finanziamento del Fondo presenti e future.

    Ciò considerato, sussistono importanti motivi di certezza del diritto che giustificano il fatto che la Corte eserciti il potere conferitole dall’art. 231, secondo comma, CE, precisando gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati definitivi. Si deve pertanto dichiarare che l’annullamento del regolamento n. 1968/2006 non pregiudica la validità dei pagamenti effettuati né quella degli impegni assunti in forza di detto regolamento prima della pronuncia della presente sentenza, e occorre mantenere i suoi effetti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento avente i fondamenti giuridici appropriati.

    (v. punti 72, 74-75)

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