Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0157

Massime della sentenza

Causa C-157/07

Finanzamt für Körperschaften III in Berlin

contro

Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Libertà di stabilimento — Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) — Normativa tributaria — Trattamento fiscale delle perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro del SEE e appartenente ad una società la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro dell’Unione europea»

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 ottobre 2008   I ‐ 8064

Massime della sentenza

  1. Accordi internazionali – Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo – Libertà di stabilimento – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione

    (Art. 43 CE; accordo SEE, art. 31)

  2. Accordi internazionali – Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società

    (Accordo SEE, art. 31)

  1.  Le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento vietano che lo Stato membro d’origine intralci lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria normativa, e vanno considerate restrizioni tutte le misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio di tale libertà. Tali principi trovano applicazione qualora una società stabilita in uno Stato membro operi in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione.

    (v. punti 29-31)

  2.  L’art. 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) non osta ad un regime fiscale nazionale che, dopo aver consentito di prendere in considerazione le perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quello in cui è stabilita la società dalla quale dipende la suddetta stabile organizzazione, ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito di tale società, prevede una reintegrazione fiscale delle perdite stesse allorché la stabile organizzazione citata realizza un profitto, qualora lo Stato ove la stessa stabile organizzazione è situata non conceda alcun diritto al riporto delle perdite subite da una stabile organizzazione appartenente ad una società stabilita in un altro Stato e qualora, in forza di una convenzione diretta a prevenire la doppia imposizione conclusa tra i due Stati interessati, i redditi di detta stabile organizzazione siano esentati dalla tassazione nello Stato in cui la società dalla quale quest’ultima dipende ha la sua sede.

    Siffatto regime fiscale realizza sicuramente una restrizione al diritto enunciato all’art. 31 dell’accordo SEE allorché la situazione fiscale di una società con sede statutaria in uno Stato membro e titolare di una stabile organizzazione in un altro Stato membro è meno favorevole di quella di cui godrebbe tale società se detta stabile organizzazione fosse situata nel primo Stato membro. Infatti, sebbene le perdite registrate dalla stabile organizzazione situata in un altro Stato membro siano state, in un primo momento, integralmente detratte dai profitti realizzati dalla società da cui essa dipendeva, nel contesto della tassazione della suddetta società nel primo Stato membro, e, in tal modo, detto Stato conceda un’agevolazione fiscale come sarebbe avvenuto se detta sede fosse stata situata sul territorio nazionale, tuttavia, in un secondo momento, procedendo alla reintegrazione delle perdite della summenzionata stabile organizzazione nella base imponibile della società da cui essa dipende allorché tale stabile organizzazione ha realizzato profitti, il regime fiscale nazionale revoca il beneficio, assoggettando le società residenti, titolari di sedi stabili in un altro Stato membro, ad un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello di cui fruiscono le società residenti titolari di sedi stabili situate sul territorio nazionale. A causa di tale differenza di trattamento fiscale, una società residente potrebbe essere dissuasa dal continuare ad esercitare le proprie attività mediante una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro.

    Tuttavia, una restrizione del genere è giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale. A tale proposito la reintegrazione delle perdite prevista dal regime fiscale di cui trattasi non può essere disgiunta dalla precedente presa in considerazione delle stesse. Detta reintegrazione, nel caso di una società titolare di una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso, rispetto alla quale lo Stato di residenza della suddetta società non dispone di alcun diritto impositivo, riflette infatti una logica simmetrica. Pertanto sussiste un nesso diretto, personale e materiale tra i due elementi del meccanismo fiscale in questione, costituendo detta reintegrazione il complemento logico della deduzione precedentemente accordata. Inoltre, detta restrizione è adeguata al conseguimento di siffatto obiettivo giacché opera in modo perfettamente simmetrico, essendo state reintegrate solo le perdite dedotte. D’altro canto, detta restrizione è del tutto proporzionata all’obiettivo perseguito, dal momento che le perdite sono state reintegrate solo fino a concorrenza dell’importo dei profitti realizzati.

    Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dagli effetti congiunti del suddetto regime fiscale e della legislazione tributaria dello Stato dove è situata l’organizzazione stabile. In mancanza di disposizioni comunitarie di unificazione o di armonizzazione, gli Stati membri rimangono competenti a determinare i criteri di tassazione dei redditi e del patrimonio, onde eliminare, eventualmente mediante convenzioni, le doppie imposizioni. Tale competenza comporta altresì che uno Stato non possa essere tenuto a prendere in considerazione, ai fini dall’applicazione della propria normativa fiscale, le conseguenze eventualmente sfavorevoli dipendenti dalle specificità della normativa di un altro Stato applicabile ad una stabile organizzazione situata sul territorio di detto Stato ed appartenente ad una società la cui sede si trova sul territorio del primo Stato. Anche ammettendo che l’effetto congiunto della tassazione prevista nello Stato in cui è ubicata la sede della società da cui dipende la stabile organizzazione interessata e della tassazione imposta nello Stato ove è situata tale sede possa comportare una restrizione alla libertà di stabilimento, siffatta restrizione è imputabile esclusivamente al secondo di detti Stati, derivando suddetta restrizione non dal regime fiscale di cui trattasi, bensì dalla ripartizione delle competenze fiscali operata nel contesto della convenzione diretta a prevenire la doppia imposizione conclusa tra i due Stati interessati.

    La valutazione in base alla quale la restrizione derivante dal summenzionato regime fiscale è giustificata dalla necessità di garantire la coerenza di quest’ultimo non può essere rimessa in discussione nemmeno dal fatto che la società da cui dipende la stabile organizzazione di cui trattasi abbia ceduto quest’ultima e che i profitti realizzati e le perdite subite da detta stabile organizzazione nel corso della sua esistenza diano luogo ad un saldo negativo. Infatti, la reintegrazione dell’importo delle perdite della stabile organizzazione nei risultati della società da cui essa dipende è il complemento inscindibile e logico della presa in considerazione delle stesse precedentemente operata.

    (v. punti 34-39, 42-46, 48-49, 51-55 e dispositivo)

Top