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Document 62007CJ0142
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-142/07
Ecologistas en Acción-CODA
contro
Ayuntamiento de Madrid
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 22 de Madrid)
«Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Lavori di riassetto e di miglioramento di strade urbane — Assoggettamento»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 30 aprile 2008 I - 6100
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 luglio 2008 I - 6117
Massime della sentenza
Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337
(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, n. 1, e 4, n. 2)
Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337
[Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, art. 2, n. 1, e allegati I, punto 7, lett. b) e c), e II, punti 10, lett. e), e 13, primo trattino]
Sebbene, come l’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la stessa disposizione di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 97/11, conferisca agli Stati membri un margine di discrezionalità per stabilire se un progetto compreso nelle categorie elencate all’allegato II di quest’ultima direttiva debba essere sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale, detto margine trova i suoi limiti nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, della suddetta direttiva modificata, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione. Nell’applicare il loro margine di discrezionalità, gli Stati membri devono tenere conto di ciascuno di questi criteri per stabilire se taluni progetti possono avere un impatto ambientale.
A tale riguardo, allo stesso modo della direttiva 85/337, la direttiva modificata fa riferimento ad una valutazione globale dell’impatto ambientale dei progetti o della loro modifica. Sarebbe riduttivo e contrario a tale approccio prendere in considerazione, per la valutazione d’impatto ambientale di un progetto o della sua modifica, solo gli effetti diretti dei lavori previsti in quanto tali, senza tener conto dell’impatto ambientale che può essere provocato dall’uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori.
(v. punti 38-39)
La direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, deve essere interpretata nel senso che essa prevede la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti di riassetto e di miglioramento di strade urbane qualora si tratti di progetti di cui all’allegato I, punto 7, lett. b) o c), di tale direttiva, o qualora si tratti di progetti di cui all’allegato II, punti 10, lett. e), o 13, primo trattino, della direttiva medesima che possano, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all’occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale.
Infatti, poiché l’ambito di applicazione della direttiva 85/337 e quello della direttiva modificata sono molto ampi, sarebbe contrario allo stesso obiettivo della direttiva modificata sottrarre al suo ambito di applicazione tutti i progetti relativi a una strada urbana per il solo motivo che tale direttiva non menziona espressamente tra i progetti elencati agli allegati I e II quelli che riguardano tale tipo di strada. Inoltre, le nozioni contenute in detti allegati sono nozioni di diritto comunitario che devono essere oggetto d’interpretazione autonoma e non è escluso che i tipi di strada che vi sono menzionati si trovino tanto in agglomerati urbani quanto al di fuori di agglomerati urbani.
Peraltro, il fatto che l’allegato I, punto 7, lett. b) e c), della suddetta direttiva modificata riguardi progetti di «costruzione» dei tipi di strade ivi menzionati, non significa che progetti di riassetto e di miglioramento di una strada esistente siano esclusi dal campo di applicazione della direttiva modificata. Infatti, un progetto di riassetto di una strada che sia equivalente, per ampiezza e modalità, a una costruzione può essere considerato come un progetto di costruzione ai sensi del detto allegato.
Infine, l’obiettivo della direttiva modificata non può essere aggirato tramite il frazionamento di un progetto e la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della stessa direttiva.
(v. punti 28-29, 36, 44, 46 e dispositivo)