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Document 62007CJ0121

    Massime della sentenza

    Causa C-121/07

    Commissione delle Comunità europee

    contro

    Repubblica francese

    «Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Emissione deliberata nell’ambiente e immissione in commercio di OGM — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Esecuzione in corso di causa — Sanzioni pecuniarie»

    Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 5 giugno 2008   I ‐ 9163

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 dicembre 2008   I ‐ 9192

    Massime della sentenza

    1. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Termine per l’esecuzione

      (Art. 228 CE)

    2. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Finalità

      (Art. 228, n. 2, CE)

    3. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Imposizione di una somma forfettaria

      (Art. 228, n. 2, CE)

    1.  Sebbene l’art. 228 CE non precisi il termine entro il quale l’esecuzione di una sentenza che accerta l’inadempimento di uno Stato membro deve aver luogo, l’esigenza di un’immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti.

      (v. punto 21)

    2.  Il procedimento di cui all’art. 228, n. 2, CE ha lo scopo di indurre uno Stato membro inadempiente a eseguire una sentenza per inadempimento garantendo con ciò l’applicazione effettiva del diritto comunitario. Le misure previste da tale disposizione, cioè la somma forfettaria e la penalità, mirano entrambe a questo stesso obiettivo.

      A tale riguardo, spetta alla Corte, in ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l’esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto comunitario.

      Mentre l’imposizione di una penalità sembra particolarmente adatta a indurre uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere, l’imposizione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia continuato per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato.

      Se la condanna al pagamento di una penalità, avente natura essenzialmente coercitiva nei riguardi dell’inadempimento in corso, è giustificata soltanto, in linea di principio, fino a quando persiste la mancata esecuzione della sentenza che lo ha inizialmente accertato, lo stesso non vale per quanto riguarda l’imposizione di una somma forfettaria.

      (v. punti 27, 56-59)

    3.  In ciascun caso di specie, l’eventuale imposizione di una somma forfettaria non ha carattere automatico, ma deve dipendere dall’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento avviato sul fondamento dell’art. 228 CE.

      A questo proposito, anche se orientamenti, quali quelli contenuti nella comunicazione della Commissione in materia di imposizione di somme forfettarie, possono effettivamente contribuire a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione, è anche vero che regole simili non possono vincolare la Corte nell’esercizio del potere conferitole dall’art. 228, n. 2, CE.

      Peraltro, la circostanza che il pagamento di una somma forfettaria non sia stato imposto finora dalla Corte in situazioni in cui vi era stata piena esecuzione della sentenza iniziale prima della conclusione del procedimento iniziato sul fondamento dell’art. 228 CE non può costituire un ostacolo alla decisione di un’imposizione siffatta nell’ambito di un’altra causa, qualora questa si riveli necessaria in considerazione delle caratteristiche del caso e del grado di persuasione e di dissuasione richiesto.

      Se la Corte decide di imporre il pagamento di una somma forfettaria, le spetta, nell’esercizio del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato.

      Nell’ambito dei fattori pertinenti al fine di una simile decisione figurano in particolare elementi quali la durata della prosecuzione dell’inadempimento in seguito alla sentenza che lo ha accertato, nonché gli interessi pubblici e privati in questione.

      Quando l’omessa esecuzione di una sentenza della Corte è tale da recare pregiudizio all’ambiente e da mettere in pericolo la salute dell’uomo la cui salvaguardia fa parte degli obiettivi stessi della politica comunitaria in materia ambientale, come risulta dall’art. 174 CE, un inadempimento siffatto riveste una particolare gravità. Lo stesso vale, in linea di principio, allorché la libera circolazione delle merci continua a trovarsi ostacolata, in violazione del diritto comunitario, nonostante una sentenza della Corte che ha constatato un inadempimento per questo motivo.

      La ripetizione di comportamenti illeciti da parte di uno Stato membro, in un settore specifico dell’azione comunitaria, può costituire un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto comunitario è tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, quale l’imposizione di una somma forfettaria.

      (v. punti 60-64, 69, 77-78, 80)

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