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Document 62006TO0295
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 22 febbraio 2008 — Base / Commissione
(causa T-295/06)
«Ricorso di annullamento — Telecomunicazioni — Art. 7 della direttiva 2002/21/CE — Mercato all’ingrosso dei terminali di chiamata vocale sulle reti mobili individuali in Belgio — Significativo potere di mercato — Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione — Atto non impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità»
1. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, artt. 7, nn. 2-5, 8, n. 3, lett. d), e 16, n. 4) (v. punti 56, 62-63, 66-69) |
2. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili (Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, art. 7, nn. 3 e 4) (v. punti 75-78) |
3. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, art. 7, nn. 3 e 5) (v. punti 119-121) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella comunicazione della Commissione 4 agosto 2006, indirizzata all’Institut belge des services postaux et des télécommunications e recante osservazioni, in applicazione dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), su un progetto di decisione notificato da detto istituto (caso BE/2006/0433).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Base NV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
3) |
La Mobistar SA e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le loro spese. |
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 22 febbraio 2008 — Base / Commissione
(causa T-295/06)
«Ricorso di annullamento — Telecomunicazioni — Art. 7 della direttiva 2002/21/CE — Mercato all’ingrosso dei terminali di chiamata vocale sulle reti mobili individuali in Belgio — Significativo potere di mercato — Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione — Atto non impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità»
1. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, artt. 7, nn. 2-5, 8, n. 3, lett. d), e 16, n. 4) (v. punti 56, 62-63, 66-69) |
2. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili (Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, art. 7, nn. 3 e 4) (v. punti 75-78) |
3. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, art. 7, nn. 3 e 5) (v. punti 119-121) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella comunicazione della Commissione 4 agosto 2006, indirizzata all’Institut belge des services postaux et des télécommunications e recante osservazioni, in applicazione dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), su un progetto di decisione notificato da detto istituto (caso BE/2006/0433).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Base NV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
3) |
La Mobistar SA e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le loro spese. |