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Document 62006TJ0384

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza — Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un’infrazione unica

    (Art. 81, n. 1, CE)

    2. Concorrenza — Intese — Prova

    (Art. 81, n. 1, CE)

    3. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione

    (Art. 81, n. 1, CE)

    4. Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova

    (Art. 81, n. 1, CE)

    5. Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato

    (Art. 81, n. 1, CE)

    6. Concorrenza — Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un’infrazione unica — Nozione

    (Art. 81, n. 1, CE)

    7. Concorrenza — Ammende — Presupposti per l’irrogazione di ammende da parte della Commissione — Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza — Ostruzionismo o comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti in risposta ad una richiesta di informazioni da parte della Commissione

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, nn. 1 e 2)

    8. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Obbligo di rispondervi — Insussistenza

    [Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18, n. 1, e 23, n. 1, lett. a)]

    9. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Situazione finanziaria dell’impresa interessata

    [Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 5, lett. b)]

    10. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D)

    Massima

    1. Una violazione dell’art. 81 CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o perfino da un comportamento continuato. Ove le diverse azioni facciano parte di un piano d’insieme, a causa del loro identico oggetto, consistente nel falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme. Inoltre, un’impresa può essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche quando viene accertato che essa ha partecipato direttamente soltanto ad uno o a più elementi costituitivi di tale intesa, allorché sapeva o doveva necessariamente sapere, da un lato, che la collusione alla quale partecipava si inseriva in un piano globale e, dall’altro, che tale piano globale integrava tutti gli elementi costitutivi dell’intesa. Del pari, un’impresa che ha partecipato ad un’infrazione unica e complessa con comportamenti propri alla medesima e che miravano a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo insieme può essere altresì responsabile dei comportamenti posti in essere da altre imprese nell’ambito della stessa infrazione, per tutta la durata della sua partecipazione a detta infrazione. Tale caso ricorre ove si accerti che l’impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era disposta ad accettarne il rischio.

    (v. punti 55-56)

    2. Per quanto riguarda la prova di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, la Commissione deve fornire prove precise e concordanti per dare fondamento alla ferma convinzione che l’asserita infrazione è stata commessa. L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice dell'Unione deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata l’infrazione. Il giudice non può pertanto concludere che la Commissione abbia dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nel contesto di un ricorso volto all’annullamento di una decisione con cui viene inflitta un’ammenda. Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito.

    Peraltro, di norma le attività derivanti dagli accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di riunioni, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. Pertanto, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza.

    (v. punti 57-59)

    3. La durata dell’infrazione è un elemento costitutivo della nozione di infrazione a norma dell’art. 81, n. 1, CE in relazione alla quale l'onere della prova incombe alla Commissione.

    (v. punto 60)

    4. Le dichiarazioni rese nell’ambito della politica di trattamento favorevole svolgono un ruolo importante. Tali dichiarazioni, rilasciate in nome di imprese, hanno un valore probatorio non trascurabile, poiché comportano considerevoli rischi giuridici ed economici. Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese parimenti accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova.

    (v. punto 69)

    5. Uno scambio di informazioni non deve necessariamente essere reciproco per ledere il principio del comportamento autonomo sul mercato. La divulgazione di informazioni sensibili elimina l’incertezza relativa al comportamento futuro di un concorrente e influenza quindi, direttamente o indirettamente, la strategia del destinatario delle informazioni.

    (v. punto 71)

    6. Per quanto riguarda comportamenti consistenti nell'organizzazione regolare, per vari anni, di contatti multi‑ e bilaterali tra produttori concorrenti con il fine di porre in essere pratiche illecite, destinate ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato dei raccordi in rame, segnatamente a livello dei prezzi, il fatto che talune caratteristiche o che l’intensità di tali pratiche siano cambiate in seguito a controlli effettuati dalla Commissione non è rilevante per quanto riguarda la continuazione dell’intesa, poiché l’obiettivo delle pratiche anticoncorrenziali rimaneva lo stesso, ossia la concertazione sui prezzi riguardanti i raccordi. A tale proposito, è plausibile che, dopo i controlli della Commissione, un’intesa assuma una forma meno strutturata e un’attività d’intensità più variabile. Il fatto che un’intesa possa conoscere periodi di attività di intensità variabile non comporta comunque che si possa concludere che la stessa sia cessata.

    (v. punti 73, 76)

    7. Il fatto che il regolamento n. 1/2003 consenta alla Commissione di infliggere un’ammenda di un importo massimo dell’1% del fatturato di un’impresa per l’ostruzionismo o la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti, in risposta ad una richiesta di informazioni, in quanto infrazione autonoma, non rimette in discussione la possibilità di tenerne conto come circostanza aggravante. Va tuttavia precisato che la scelta di una delle due qualificazioni esclude la possibilità di poter adottare contemporaneamente l’altra in relazione allo stesso comportamento.

    (v. punto 109)

    8. Anche se le imprese sono libere di rispondere o di non rispondere ai quesiti loro posti a norma dell’art. 18, n. 1, del regolamento n. 1/2003, dall’art. 23, n. 1, lett. a), di detto regolamento emerge che, una volta che le imprese hanno accettato di rispondere, esse sono tenute a fornire informazioni esatte.

    A tal proposito, occorre considerare che, tenuto conto dell’impianto sistematico del regolamento n. 1/2003, l’obbligo di fornire informazioni esatte si applica anche in caso di una risposta alla comunicazione degli addebiti. Certamente, non sussiste l’obbligo di rispondere ad una comunicazione degli addebiti. Inoltre, l’esercizio dei diritti della difesa comporta parimenti il diritto di contestare il valore probatorio dei documenti su cui si fonda la Commissione. Tuttavia, se un’impresa fornisce altre informazioni, quali una testimonianza, al fine di dimostrare che gli elementi di prova dedotti dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti sono falsi, tali informazioni devono essere esatte.

    (v. punto 111)

    9. La Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da essa inflitta ad un'impresa per violazione delle norme sulla concorrenza, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria della medesima, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato.

    Tale principio non viene affatto rimesso in questione dal punto 5, lett. b), degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA. Infatti, la capacità di pagare può essere rilevante soltanto in un contesto sociale particolare, costituito dalle conseguenze che il pagamento dell’ammenda potrebbe comportare, in particolare, in termini di aumento della disoccupazione o di deterioramento dei settori economici a monte e a valle dell’impresa in questione.

    (v. punti 120-121)

    10. Una riduzione dell’importo dell’ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di porvi fine. Una riduzione dell'importo dell'ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione del 1996 è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati, al riguardo, come prova di un’effettiva cooperazione da parte sua.

    (v. punto 123)

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