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Document 62006TJ0268

    Massime della sentenza

    Causa T-268/06

    Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Aiuti di Stato — Aiuti in favore delle compagnie aeree per i danni cagionati dagli attentati dell’11 settembre 2001 — Decisione che dichiara parzialmente incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti e che dispone il recupero degli aiuti concessi — Art. 87, n. 2, lett. b), CE — Comunicazione della Commissione 10 ottobre 2001, sulle ripercussioni degli attentati dell’11 settembre — Nesso di causalità tra l’evento eccezionale e il danno — Obbligo di motivazione»

    Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 25 giugno 2008   II - 1093

    Massime della sentenza

    1. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Portata – Interpretazione restrittiva – Svantaggi economici direttamente causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

      [Art. 87, n. 2, lett. b), CE]

    2. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

      (Artt. 88, n. 3, CE e 230 CE)

    1.  Trattandosi di una deroga al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall’art. 87, n. 1, CE, l’art. 87, n. 2, lett. b), CE deve formare oggetto di un’interpretazione restrittiva. Di conseguenza possono essere compensati, ai sensi di tale disposizione, solo gli svantaggi economici causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Deve quindi esistere un legame diretto tra i danni causati dall’evento eccezionale e l’aiuto di Stato ed è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti. Ne risulta che, nel caso in cui una misura d’aiuto soddisfi le suddette condizioni, essa deve essere dichiarata compatibile con il mercato comune, anche se la Commissione ha adottato una posizione differente nell’ambito di una precedente comunicazione riguardante la misura di cui trattasi. Pertanto, anche se ai sensi di tale comunicazione ogni indennizzo versato in base all’art. 87, n. 2, lett. b), CE deve riguardare i costi venuti in essere durante un periodo di tempo definito, un aiuto inteso ad indennizzare un danno sorto dopo tale periodo, ma che presenta un nesso diretto di causalità con l’evento eccezionale considerato e che è stato valutato con precisione deve essere dichiarato compatibile con il mercato comune.

      (v. punti 52-53)

    2.  La legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata. Nessuno può quindi valersi dinanzi al giudice comunitario di elementi di fatto che non sono stati dedotti durante il procedimento precontenzioso previsto dall’art. 88 CE.

      (v. punto 55)

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