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Document 62006TJ0152

    Massime della sentenza

    Causa T-152/06

    NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Denuncia di un concorrente — Lettere della Commissione a un denunciante — Aiuto esistente — Atto non impugnabile — Irricevibilità»

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 giugno 2009   II ‐ 1520

    Massime della sentenza

    1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti impugnabili dall’autore di una denuncia relativa a un aiuto di Stato

      (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, 13 e 20, n. 2)

    2. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti – Obbligo per la Commissione di procedere all’esame degli aiuti esistenti – Insussistenza

      (Art. 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, 13, 17-19 e 20)

    3. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti – Lettera della Commissione indirizzata a un denunciante per informarlo che l’aiuto denunciato è stato qualificato come aiuto esistente – Irricevibilità del ricorso di annullamento proposto contro tale lettera – Possibilità per il denunciante di adire i giudici nazionali

      (Art. 88, n. 3, seconda frase, CE)

    1.  Nel contesto del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, al fine di valutare se una lettera trasmessa a un denunciante in risposta alla sua denuncia costituisca un atto impugnabile, il Tribunale deve determinare in riferimento alla sostanza dell’atto impugnato se esso costituisca una decisione ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE, o semplicemente una comunicazione informale, quale prevista dall’art. 20, n. 2, seconda frase, dello stesso regolamento. Infatti, dalla procedura applicabile alle denunce in materia di aiuti di Stato, quale prevista dal regolamento n. 659/1999 e in particolare dal suo art. 20, n. 2, risulta che la Commissione, pur avendo l’obbligo di esaminare senza ritardo le informazioni in merito ad un presunto aiuto illegittimo che le vengono trasmesse da un terzo tramite una denuncia, non è tenuta ad adottare una decisione ai sensi dell’art. 4 di detto regolamento in risposta a ciascuna denuncia. L’obbligo per la Commissione di adottare una decisione in risposta a una denuncia concerne soltanto l’ipotesi di cui all’art. 13 del regolamento n. 659/1999. L’art. 20, n. 2, seconda frase, dello stesso regolamento prevede che la Commissione possa limitarsi ad informare con una lettera il denunciante che non vi sono motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso. È quanto avviene, in particolare, nel caso in cui l’art. 13 del regolamento n. 659/1999 non sia applicabile in quanto la denuncia non riguarda un aiuto illegittimo, bensì contempla in realtà un aiuto esistente.

      Una lettera della Commissione che qualifichi come aiuti esistenti gli aiuti contestati in una denuncia presentata da un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto non produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dell’impresa denunciante. Essa va considerata come una comunicazione informale, quale prevista all’art. 20, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, il cui contenuto non riflette una decisione ai sensi dell’art. 4 dello stesso regolamento e pertanto non configura un atto impugnabile ex art. 230 CE.

      (v. punti 42-44, 68, 70)

    2.  Nell’ambito della competenza concessa alla Commissione per effettuare l’esame permanente degli aiuti esistenti, un denunciante non può, tramite una denuncia inviata alla Commissione, costringere quest’ultima a valutare la compatibilità di un aiuto del genere. Se la Commissione ritiene, dopo una prima valutazione, che la denuncia non contempli aiuti illegittimi ma aiuti esistenti, non ha l’obbligo di indirizzare una decisione allo Stato membro considerato ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE, e non può essere costretta ad attuare la procedura di cui all’art. 88, n. 1, CE.

      Allorché la Commissione conclude, in una lettera rivolta a un denunciante, che gli aiuti contestati nella denuncia sono aiuti esistenti, non essendo applicabile l’art. 13 del regolamento n. 659/1999 relativo agli aiuti illegittimi, essa non può adottare una decisione in base all’art. 4 del medesimo regolamento. Essa, dunque, in risposta alla denuncia, può soltanto informare il denunciante che non sussistono motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, in applicazione dell’art. 20, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999. Infatti, sarebbe contrario alla ratio della procedura di controllo degli aiuti di Stato affermare che, quando la Commissione informa un denunciante che la sua denuncia riguarda un aiuto esistente, essa adotta necessariamente una decisione ex art. 4 del regolamento n. 659/1999. Una soluzione siffatta comporterebbe che essa, nel momento in cui le viene presentata una denuncia riguardante un aiuto esistente, ha l’obbligo di esaminarne la compatibilità con il mercato comune. Ora, in applicazione dell’art. 88, n. 1, CE, spetta alla sola Commissione l’iniziativa di attuare la procedura di controllo permanente degli aiuti esistenti.

      (v. punti 60-61, 64)

    3.  L’irricevibilità di un ricorso volto all’annullamento di una lettera trasmessa dalla Commissione ad un denunciante in cui lo si informa che gli aiuti contestati nella denuncia sono aiuti esistenti, non ha l’effetto di privarlo della possibilità di sottoporre la legittimità degli aiuti di cui trattasi ad un controllo giurisdizionale. Infatti, i giudici nazionali devono assicurare che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti di attuazione delle misure d’aiuto, sia per quanto attiene al recupero dei contributi finanziari concessi in violazione di tale norma.

      (v. punti 71-72)

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