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Document 62006TJ0004
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regolamento della Commissione che fissa due coefficienti del contributo complementare – Fondamento giuridico – Regolamento n. 1260/2001– Inammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1260/2001, art. 16, nn. 2 e 5; regolamento della Commissione n. 1686/2005, come modificato dal regolamento n. 1193/2009, art. 2) (v. punti 61-65)
2. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità – Atto di adesione del 2003 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Misure transitorie nel settore dello zucchero – Regolamento della Commissione che fissa due coefficienti del contributo complementare – Fondamento giuridico – Art. 41, primo comma, dell’Atto di adesione – Ammissibilità (Atto di adesione del 2003, art. 41, primo comma; regolamenti della Commissione n. 60/2004 e n. 1686/2005, come modificato dal regolamento n. 1193/2009, art. 2) (v. punti 70-72, 77-79)
3. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regolamento della Commissione che fissa due coefficienti del contributo complementare – Fondamento giuridico – Obbligo di menzione espressa nella motivazione dell’atto – Portata – Assenza di menzione espressa senza possibilità di determinazione avvalendosi di altri elementi della motivazione – Annullamento della disposizione in oggetto (Atto di adesione del 2003, art. 41, primo comma; regolamento della Commissione n. 1686/2005, come modificato dal regolamento n. 1193/2009, art. 2) (v. punti 80, 82-87, 90-93)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12), come modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002‑2003, 2003‑2004, 2004‑2005 e 2005‑2006 (GU L 321, pag. 1).
Dispositivo
1) L’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, come modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002‑2003, 2003‑2004, 2004‑2005 e 2005‑2006, è annullato.
2) La Commissione europea è condannata alle spese.