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Document 62006FJ0134

Massime della sentenza

Sommario dei ricorsi di funzionari

Sommario dei ricorsi di funzionari

Massime

Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore

(Statuto dei funzionari, art. 82)

La nozione di residenza ai sensi dell’art. 82 del vecchio Statuto, che prevede l’applicazione alle pensioni del coefficiente correttore fissato per il paese in cui il titolare della pensione comprova di aver stabilito la sua residenza, riguarda il luogo in cui l’ex funzionario ha effettivamente stabilito il centro dei propri interessi, vale a dire il luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei propri interessi ed in cui si ritiene che sostenga le sue spese. Peraltro, la nozione di residenza implica, indipendentemente dal dato puramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona sul territorio dell’uno o dell’altro paese, oltre al fatto fisico di dimorare in un determinato luogo, l’intento di attribuire a tale fatto la continuità derivante da un’abitudine di vita e di svolgimento di normali rapporti sociali. Tale nozione di residenza è propria della funzione pubblica comunitaria e non coincide necessariamente con le accezioni nazionali del termine.

(v. punti 69 e 86)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 4 giugno 2003, cause riunite T‑124/01 e T‑320/01, Del Vaglio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑767, punti 70, e giurisprudenza ivi citata, 71, e giurisprudenza ivi citata, e 72); 12 settembre 2005, causa T‑320/04, Dionyssopoulou/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta, punto 39), e 27 settembre 2006, causa T‑416/04, Kontouli/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑181 e II‑A‑2‑897, punto 71)

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