This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62006CO0421
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 1, punto 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione, il quale prevede l’obbligo di indicare, sull’etichetta dei mangimi composti, le percentuali in peso delle materie prime presenti nella composizione del mangime, con un margine di tolleranza pari al ± 15% del valore dichiarato per quanto concerne le dette percentuali, deve essere interpretato nel senso che esso non è in contrasto con gli artt. 8 e 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, i quali hanno lo scopo, in particolare, di prevenire il rischio che l’etichetta e la presentazione dei mangimi inducano in errore il consumatore.
2) Dal momento che l’art. 1, punto 1, lett. b), della direttiva 2002/2 prevedeva un obbligo autonomo privo di nessi con gli obblighi previsti dalle altre disposizioni della medesima direttiva, la dichiarazione d’invalidità della detta disposizione, pronunciata dalla Corte mediante sentenza 6 dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, ABNA e a., non ha provocato nessuna lacuna del diritto né un’incoerenza che impongano alle istituzioni comunitarie di adottare modifiche di sostanza della direttiva 2002/2.
In ogni caso, l’invalidità di una disposizione comunitaria deriva direttamente dalla sentenza della Corte che la accerta e spetta tanto alle autorità quanto ai giudici degli Stati membri trarne le conseguenze nel loro ordinamento giuridico nazionale.