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Document 62006CO0131
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 46)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 55-56)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 dicembre 2005, causa T‑29/04, Castellblanch SA/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio figurativo «CRISTAL CASTELLBLANCH» per prodotti della classe 33 contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 17 novembre 2003, procedimento R 0037/2000‑2, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione che ha rifiutato la registrazione di tale marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali contenenti la parola «CRISTAL» per prodotti della classe 33.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Castellblanch SA è condannata alle spese.