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Document 62006CJ0514

    Massime della sentenza

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 settembre 2008 — Armacell / UAMI

    (causa C-514/06 P)

    «Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ARMAFOAM — Marchio comunitario anteriore NOMAFOAM — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza tra i segni — Esistenza di un impedimento relativo alla registrazione su una parte del territorio della Comunità europea»

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Marchio anteriore costituito da un marchio comunitario (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 108, n. 2, lett. b)) (v. punti 58, 62)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 ottobre 2006, causa T-172/05, Armacell/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso d’annullamento proposto dal richiedente del marchio denominativo ARMAFOAM per prodotti della classe 20 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 23 febbraio 2005, che annulla la decisione della divisione d’opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario NOMAFOAM per prodotti delle classi 11, 19, 20, 27 e 28.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Armacell Enterprise GmbH è condannata alle spese.

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    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 settembre 2008 — Armacell / UAMI

    (causa C-514/06 P)

    «Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ARMAFOAM — Marchio comunitario anteriore NOMAFOAM — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza tra i segni — Esistenza di un impedimento relativo alla registrazione su una parte del territorio della Comunità europea»

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Marchio anteriore costituito da un marchio comunitario (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 108, n. 2, lett. b)) (v. punti 58, 62)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 ottobre 2006, causa T-172/05, Armacell/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso d’annullamento proposto dal richiedente del marchio denominativo ARMAFOAM per prodotti della classe 20 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 23 febbraio 2005, che annulla la decisione della divisione d’opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario NOMAFOAM per prodotti delle classi 11, 19, 20, 27 e 28.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Armacell Enterprise GmbH è condannata alle spese.

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